Russia: in vigore il divieto per i veicoli merci stranieri

Russia: in vigore il divieto per i veicoli merci stranieri

Europa

Entra in vigore oggi, 10 ottobre, il regolamento russo che vieta ai veicoli merci di proprietà di operatori di trasporto stranieri e immatricolati in Stati esteri di effettuare operazioni di trasporto su strada sul territorio russo. Il divieto, stabilimento con Regolamento n. 1728 del 30 settembre 2022, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022 e riguarda tutti i tipi di operazioni di trasporto su strada (bilaterali, di transito e da/per Paesi terzi). I Paesi interessati sono gli Stati membri dell’Ue, il Regno Unito, la Norvegia e l’Ucraina.

Sono esclusi dal divieto i seguenti casi:

veicoli merci stranieri di proprietà di operatori di trasporto stranieri e immatricolati in Stati esteri, che si trovavano sul territorio russo alla data di entrata in vigore del Regolamento e a condizione che escano dalla Russia entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento;

operazioni di trasporto merci su strada in transito con lo scopo di ritornare nel Paese di immatricolazione, a condizione che i veicoli merci di proprietà di operatori di trasporto stranieri e immatricolati in Stati esteri entrino ed escano dalla Russia entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento;

operazioni di trasporto internazionale su strada di invii postali;

operazioni di trasporto internazionale su strada di merci incluse nell’elenco di deroghe allegate al Regolamento (qui il link al documento tradotto da IRU);

operazioni di trasporto internazionale su strada effettuate dal territorio di Stati esteri verso il territorio della regione di Kaliningrad e viceversa;

trasbordo di merci su veicoli russi o bielorussi, a condizione che questi operatori di trasporto siano in possesso delle autorizzazioni per la tratta precedente e/o successiva, se del caso, e viceversa;

scambio di rimorchi/semirimorchi con veicoli russi o bielorussi, a condizione che questi operatori del trasporto dispongano di autorizzazioni per la tratta precedente e/o successiva, se pertinente, e viceversa.

Di Redazione Tir | 10 Ottobre 2022

Potrebbe interessarti anche