Tachigrafo: i chiarimenti dell’Interno
Norme
Il ministero dell’Interno, con una circolare del 3 luglio, ha fornito alcuni chiarimenti sull’uso corretto del tachigrafo digitale e, più nel dettaglio, sull’obbligo di estrarre la propria carta tachigrafica dal dispositivo in caso di allontanamento dal veicolo.
Quest’ultimo obbligo era stato previsto dall’art. 34 del Regolamento 165/2014 e prevede che, nei casi di allontanamento del conducente dal mezzo munito di tachigrafo digitale, al suo ritorno egli debba inserire sulla carta del conducente, tramite l’apposita procedura, i periodi di tempo relativi alle altre mansioni, tempi di disponibilità, interruzioni di guida e periodi di riposo. Sull’argomento si era poi espressa anche la Commissione europea che aveva però chiarito che “non vi è alcun obbligo per i conducenti di rimuovere la propria carta dal tachigrafo al termine del periodo di guida giornaliero. L’unico obbligo per i conducenti è assicurarsi che la loro carta sia protetta e utilizzata solo da loro stessi. Pertanto, il conducente deve assicurarsi che quando lascia la propria carta nel tachigrafo sia l’unico che abbia accesso al veicolo e al tachigrafo”.
Sulla base di questo, il ministero degli Interni ha precisato che il conducente è tenuto ad estrarre la propria carta tachigrafica solamente quando il veicolo esce dalla sua esclusiva disponibilità. Una situazione, questa, che si verifica quando, dopo l’interruzione di attività, il mezzo passa a un altro autista e si interrompe così la prosecuzione della registrazione delle attività sulla carta del conducente precedente.
Se il conducente, invece, resta lo stesso, anche se quest’ultimo è impegnato in altre mansioni, o in disponibilità, pausa o riposo, è possibile lasciare inserita la carta nel tachigrafo digitale.
Di Redazione Tir | 07 Luglio 2020