Tempi di carico e scarico: la circolare del MIT

Tempi di carico e scarico: la circolare del MIT

Italia

Con una circolare a firma del Capo Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, Stefano Fabrizio Riazzola, il MIT ha fornito dei chiarimenti sulle nuove norme sui tempi di carico e scarico, introdotte dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, di conversione del cosiddetto DL Infrastrutture.

Chiarimenti che, spiega la circolare, si sono resi necessari a seguito di molte segnalazioni giunte al Ministero, sia da parte della committenza che degli autotrasportatori, relative a una serie di criticità interpretative.

"Tali note - si legge nella circolare - riportano interpretazioni differenti della norma da parte dei diversi operatori della filiera con interessi differenziati" mentre la nuova norma "mira ad introdurre un univoco regime volto a garantire la continuità del servizio di autotrasporto". Pertanto, continua la circolare, "pur essendo chiaro che la disposizione non prevede interventi (regolamentari o interpretativi) da parte delle strutture tecniche del Ministero appare opportuno un intervento meramente chiarificatorio volto a fornire un orientamento applicativo in risposta alle richieste di chiarimenti esposte, per fornire indirizzi finalizzati alla migliore applicazione della normativa ed evitare difficoltà operative o contenzioso”.

La circolare, quindi, ricorda che:

il periodo di franchigia connesso all’attesa ai fini sia del carico che dello scarico delle merci è indicato tassativamente in 90 minuti (comma 1);

l’indennizzo dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo relativo al superamento del predetto periodo di franchigia è stabilito in 100 euro (comma 2);

l’indennizzo di 100 euro è dovuto anche, senza ulteriori periodi di franchigia, in caso di superamento dei tempi indicati contrattualmente per l’esecuzione materiale dele operazioni di carico o scarico (comma 3). Anche in questo caso l’indennizzo è dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo.

Da questo, sottolinea il MIT, emerge chiaramente che:

nella franchigia (comma 1) non sono ricompresi i tempi per le operazioni di carico e scarico;

non vi sono periodi di franchigia relativi all’indennizzo per il superamento dei tempi di carico e scarico;

l’indennizzo è dovuto integralmente (100 euro) anche per il superamento dei tempi di franchigia (comma 2) o di carico o scarico (comma 3) inferiori all’ora.

La norma, peraltro, chiarisce che l’indennizzo non è dovuto qualora il ritardo sia imputabile al vettore.

La circolare sottolinea poi l’importanza del contratto di trasporto e delle indicazioni fornite al vettore circa il luogo e l’orario di svolgimento delle operazioni di carico o di scarico.

“Ovviamente – continua la circolare - nel determinare il contenuto del contratto, le parti devono rispettare i limiti imposti dalla Legge (art. 1322 Codice civile), e quindi i vincoli dal D.Lgs. n. 286/2005 per regolare l’esercizio dei diritti di ciascuna parte coinvolta. Si evidenzia in merito che nella normativa previgente era contemplata la possibilità di deroga pattizia, mentre tale facoltà di deroga non è richiamata nella modifica normativa in argomento”.

Ancora, considerato che:
a) il carico e lo scarico della merce coinvolgono molti attori della filiera logistica (vettore stradale, spedizioniere, agente marittimo, terminalista, ecc.);
b) tali operazioni possono essere svolte in terminali con caratteristiche molto diverse tra loro (porti, interporti, piattaforme logistiche, ecc.);
c) la legge prevede che “il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore” l’indennizzo “fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobligati nei confronti dell’effettivo responsabile”;
d) esiste un’ampia varietà di contratti di trasporto (in forma scritta e non scritta) e delle parti stipulanti;

il MIT raccomanda di “definire con la maggiore accuratezza possibile e in via preventiva il luogo, le modalità di accesso dei veicoli, l’orario di effettuazione e i tempi di esecuzione delle operazioni stesse, nonché le modalità di attestazione delle predette pattuizioni” e di “fornire indicazioni precise circa gli effettivi responsabili del carico o dello scarico, in considerazione di quanto previsto per il pagamento dell’indennizzo e sul diritto di rivalsa, nonché di esplicitare cosa si intende per ‘eventuali cause di forza maggiore’. Ciò anche tenuto conto del fatto che la norma in parola richiama le responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce in caso di violazione di disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale (art. 7 del D. Lgs. 286/2005)”.

Di Redazione Tir | 04 Novembre 2025

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