Trasporti internazionali: le novità del 2016

Trasporti internazionali: le novità del 2016

Norme

Il 2016 ha portato alcune novità nel settore del trasporto internazionale stradale delle merci verso i Paesi extra Ue, introdotte recentemente dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al rilascio delle autorizzazioni.
Due sono le principali modifiche introdotte col Decreto Dirigenziale n. 149 dell’11 settembre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 223 del 25 settembre 2015), il quale, assieme al precedente Decreto Dirigenziale del 9 luglio 2013 n. 81, costituisce lo strumento applicativo del Decreto Ministeriale n. 198 del 2 agosto 2005 che regola la materia.

Autorizzazioni oltre le 3,5 tonnellate
Prima modifica. Si è inteso consentire anche ai veicoli immatricolati in Italia di massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate e fino a 6 tonnellate di viaggiare - sia in regime autorizzativo “bilaterale” sia in regime CEMT - al di fuori dei confini dell’Unione europea.
Si è ritenuto corretto introdurre una nuova opportunità per le imprese italiane che dispongono di veicoli “medio piccoli” le quali potevano operare con tali veicoli solo in ambito comunitario ma non al di fuori dai confini della Ue.
Si era percepita l’esistenza di una domanda potenziale degli operatori, domanda non ancora soddisfatta a causa del precedente vincolo normativo, che imponeva una massa complessiva superiore alle 6 tonnellate per poter disporre delle autorizzazioni internazionali. Si tratta dunque negli effetti e nella portata di una apertura ai trasporti a medio raggio di imprese - soprattutto del Centro Sud - che intendevano operare in particolare verso Paesi extra Ue dell’area balcanica oltre la sponda orientale dell’Adriatico con veicoli di limitata massa complessiva.
Si parla dunque principalmente di un “medio raggio” e anche di ben specifiche tipologie di merci, non certamente di lunghe percorrenze che sono invece appannaggio di veicoli di ben maggiore massa complessiva.
Il precedente limite inferiore, pari a sei tonnellate, che era vigente in Italia, e non in tutti i Paesi extra Ue, concedeva di fatto un ulteriore vantaggio competitivo - anche normativo - alle imprese di tali Paesi in aggiunta ai ben noti vantaggi di natura economica dovuti soprattutto ai bassi costi della mano d’opera. In molti Paesi solo il “contingentamento” delle autorizzazioni ricevute dall’Italia può costituire l’unico sostanziale elemento di limitazione del numero di autoveicoli stranieri “medio piccoli” circolanti in Italia in quanto non sempre esiste un divieto formale, nelle norme nazionali di questi Paesi, che imponga un valore minimo della massa complessiva.
Sappiamo bene che i Ministeri competenti per i trasporti di molti Paesi extra Ue evitano realisticamente di “sprecare” le autorizzazioni ricevute dall’Italia, non prevedendo la loro attribuzione a veicoli medi o medio piccoli e questo non necessariamente per una norma interna che lo vieti espressamente. Si tratta, al momento, di un equilibrismo di scelte da parte dei Ministeri dei Paesi extra Ue sulla distribuzione delle autorizzazioni contingentate dall’Italia, scelte appunto quasi sempre non derivanti da divieti formali sulle masse complessive minime autorizzate.

Nuove opportunità per le imprese
Uno spazio operativo potenziale si apre ora dunque (e non è superfluo indicarlo) in due diversi casi:
- con i trasporti verso quei Paesi dove la concorrenza degli operatori locali dotati di veicoli “medio piccoli” viene limitata indirettamente proprio grazie al contingentamento delle autorizzazioni perseguito da parte italiana;
- con i trasporti verso quei Paesi dove il veicolo “medio piccolo” locale è abilitato ed arriva di fatto a circolare fra il suo Paese e l’Italia: dunque nella situazione in cui l’operatore italiano non poteva neanche tentare una pur difficile forma di competizione perché formalmente limitato dalla norma. Ma non parliamo solo di trasporto: citiamo un esempio fra tanti esaminati dal Ministero che riassume quanto detto. Un’impresa residente in Veneto - altamente specializzata in impianti termici industriali - non ha potuto nel 2015 con il suo autocarro “officina” di massa inferiore alle 6 tonnellate recarsi in Serbia per operare nella attivazione della centrale termica di impianto industriale.
Ora invece l’impresa veneta potrà farlo. Potrà dunque dimostrare all’industriale di Novi Sad il proprio livello di professionalità ed indirettamente quello delle imprese italiane.
Forse questa nuova opportunità potrà contribuire anche ad orientare meglio verso il nostro Paese la scelta per acquistare nuovi impianti o nuovi componenti. Vogliamo crederlo.
Le organizzazioni di categoria, preventivamente consultate, hanno dimostrato, dopo il confronto con il Ministero in occasione della stesura del Decreto, una diffusa positiva accettazione degli elementi di modifica.
Va dato ampiamente atto a quelle associazioni di categoria in un primo tempo dubbiose sulle novità di aver saputo guardare oltre gli interessi specificatamente rappresentati. Il Ministero ha ben apprezzato questa flessibilità.

Autorizzazioni CEMT
La seconda novità si riferisce a tutti i trasportatori che intendano iniziare ad operare in ambito internazionale extra Ue direttamente a mezzo delle licenze “multilaterali”, le cosiddette licenze CEMT.
Si tratta di licenze che consentono una maggiore flessibilità nei trasporti effettuabili da operatori del trasporto nei territori dei Paesi aderenti alla convenzione CEMT.
Maggiore flessibilità certamente per specifici itinerari e servizi rispetto ai viaggi di sola andata e ritorno autorizzati in base agli accordi bilaterali.
La novità introdotta dal Decreto consiste nella possibilità, dal 2016, di iniziare a lavorare da parte di una impresa direttamente in “regime multilaterale” e permette dunque una maggiore flessibilità nelle strategie delle imprese.
Si potranno soddisfare nuove opportunità senza il preventivo requisito del periodo previsto - fino al 2015 - di precedenti viaggi internazionali di sola andata e ritorno in regime “bilaterale”.
Si è ritenuto dunque opportuno eliminare questo “tirocinio virtuale” - con almeno undici viaggi nell’anno precedente - per dare modo alle nuovissime imprese di trasporto di partire immediatamente se vogliono subito operare all’estero con un piano industriale più ambizioso e flessibile.

Di Rivista Tir | 22 Febbraio 2016

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