Autorizzazioni internazionali trasporto merci su strada: nuove regole dal MIT

Autorizzazioni internazionali trasporto merci su strada: nuove regole dal MIT

Italia / Norme

Il panorama normativo che disciplina l'autotrasporto internazionale di merci su gomma è stato rinnovato con la pubblicazione del Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 22 settembre 2025. 

Questo documento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2025, introduce una serie di disposizioni applicative del preesistente Decreto 2 agosto 2005, n. 198, modificando in modo significativo le modalità di ottenimento delle licenze necessarie per operare oltre i confini nazionali.

Le modifiche toccano vari aspetti, che vanno dalla composizione dei parchi veicolari alle procedure di assegnazione dei permessi CEMT, fino alla completa digitalizzazione delle istanze.

Una delle prime novità riguarda l’estensione dei veicoli ammissibili. Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, la possibilità di ottenere autorizzazioni internazionali viene ora concessa anche ai mezzi pesanti, ovvero quelli che superano le 3,5 Ton in disponibilità a titolo di locazione senza conducente; categoria precedentemente esclusa dal quadro normativo.

Inoltre, il decreto introduce limiti precisi in merito al rilascio dei permessi CEMT (artt. 2 e 4).

Innanzitutto, è stato fissato un tetto massimo di trenta autorizzazioni ottenibili attraverso la procedura di rinnovo. Tale rinnovo è strettamente legato alla disponibilità, all'interno del parco aziendale, di veicoli conformi agli standard ambientali Euro V o Euro VI, a seconda del tipo specifico di autorizzazione richiesta.

In merito, si comunica che il MIT ha automatizzato il processo di rilevazione dell’uso dei permessi. Questo monitoraggio avviene grazie alla compilazione del logbook digitale, un registro elettronico che deve essere curato dall’impresa titolare ed è collegato a ciascuna licenza sulla piattaforma CEMT.

Per le aziende che non hanno potuto rinnovare i permessi CEMT, o per quelle che dimostrino di aver effettuato almeno otto viaggi nell’area CEMT (ovvero Paesi extra-Ue) in un periodo di undici mesi, è comunque prevista la possibilità di presentare una richiesta per l'inserimento in graduatoria. In questo caso, il decreto stabilisce ora un limite massimo di venti autorizzazioni ottenibili tramite tale canale, un vincolo che prima non era contemplato.

Un altro punto di interesse riguarda la riduzione della percentuale di permessi da restituire per ottenere ulteriori permessi bilaterali a titolo precario (art. 10). Per le imprese che non sono titolari di un'assegnazione fissa, la percentuale richiesta è stata diminuita dal 40% al 20%. Per le aziende che invece possiedono già un'assegnazione stabile ma desiderano ottenere ulteriori titoli precari, l'obbligo di restituzione è calato drasticamente, passando dal 70% al 40%.

È stato anche formalizzato il rilascio del permesso "CEMT masserizie" (art. 8). Sebbene tale autorizzazione fosse già gestita tramite una prassi amministrativa consolidata, ora è regolamentata ufficialmente e riguarda solo le imprese di traslochi. Possono essere concesse licenze annuali per singola targa.

I requisiti per l’assegnazione dei permessi bilaterali (art. 11) dipendono dall'ampiezza dei contingenti disponibili e, soprattutto, dal parco veicolare di cui l'impresa dispone. 

Un’altra modifica significativa investe le procedure di presentazione delle richieste (art. 12). Le domande per i permessi CEMT e bilaterali non devono più essere inviate tramite posta ordinaria o presentate allo sportello, ma devono essere redatte in formato modificabile e inoltrate unicamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo del MIT. 

Di Redazione Tir | 01 Ottobre 2025

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