Trasporto di animali vivi, come cambiano gli obblighi formativi

Trasporto di animali vivi, come cambiano gli obblighi formativi

Norme

Cambiano gli obblighi formativi per chi si occupa di trasporto di animali vivi. 

Sulla gazzetta ufficiale n. 24 del 30 gennaio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute 23 dicembre, che apporta modifiche al precedente decreto.

Innanzitutto, il testo chiarisce che gli obblighi formativi vanno soddisfatti entro il 31 dicembre 2026. Questa data vale anche per gli operatori e i trasportatori che hanno avviato la propria attività dopo il 31 dicembre 2024.

Inoltre è prevista una durata minima del corso di formazione di 18 ore complessive, articolate in 4 moduli.

Il primo modulo è sulla salute degli animali (cenni alle principali malattie animali, aspetti inerenti alle interazioni tra salute animale e umana, alimentazione animale, benessere animale e ambiente; attività di sorveglianza effettuata dagli operatori e dai professionisti degli animali al fine di una precoce rilevazione delle principali malattie animali; visite di sanità animale; obblighi degli operatori in caso di sospetto di malattia, collaborazione con le autorità competenti). 
Il secondo è sul sistema I&R Identificazione e registrazione (registrazione e riconoscimento degli operatori e degli stabilimenti; tracciabilità degli animali; documento di accompagnamento informatizzato e registrazione delle movimentazioni in BDN, con le limitazioni previste in casi di sospetto/conferma di focolaio di malattie; registrazione delle morti in stabilimento).
Il terzo riguarda la biosicurezza e altri aspetti gestionali, l’impiego dei farmaci e i flussi informativi.
Infine, il quarto modulo è sul benessere animale in relazione alla normativa Ue sul tema e con nozioni di anatomia, fisiologia e comportamento, fabbisogni e stress, cure d’emergenza, uccisione e abbattimento d’emergenza. 

Si prevede anche un aggiornamento periodico ogni otto anni, rispetto ai cinque precedenti.

Il decreto conferma l’obbligo formativo per tutte le imprese di trasporto, sia costituite come persone giuridiche sia come persone fisiche. In entrambi i casi, l’adempimento spetta al legale rappresentante dell’impresa, il quale può delegarlo formalmente alla persona fisica incaricata della gestione degli animali trasportati. 

Nel testo si chiarisce che dall’obbligo formativo sono, però, esclusi “i conducenti ed i guardiani dei veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame…” che abbiano già seguito i corsi di formazione previsti dal Regolamento UE 1/2005”.

Di Redazione Tir | 10 Febbraio 2026

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