Trasporto merci pericolose: nuova direttiva Ue uniforma i controlli

Uniformare le procedure dei controlli tra i vari Paesi Ue e individuare le principali infrazioni nel trasporto di merci pericolose, classificandole in tre differenti categorie di rischio: sono questi i punti cardine della nuova direttiva (la 2022/1999 del 19 ottobre) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea dello scorso 24 ottobre.

Il nuovo atto legislativo, che entrerà in vigore il prossimo 13 novembre, abroga la direttiva 95/50 e le modifiche e integrazioni successive. I singoli Stati sono comunque chiamati al recepimento.

In base a quanto stabilito, i Paesi membri devono accertarsi che, sul proprio territorio, sia controllata una proporzione rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose, sulla base di una check list. Al termine dei controlli una copia della lista sarà consegnata al conducente del mezzo per velocizzare eventuali successivi controlli.

Le verifiche saranno effettuate a campione su un’ampia parte della rete stradale, saranno di una durata adeguata e in luoghi tali da permettere, se necessario, di immobilizzare il veicolo senza compromettere la sicurezza degli altri utenti della strada.

Nel caso di particolari infrazioni (riportate nell’allegato II della direttiva: si tratta di infrazioni di diversa gravità che vanno dalla fuga di sostanze pericolose al mancato rispetto dei livelli di riempimento di cisterne o imballaggi; dalla mancanza dell’attrezzatura prevista nell’ADR al trasporto di merci imballate in container inadeguati fino a dimensioni delle targhe o delle etichette non conformi alle norme), i mezzi dovranno essere messi in regola prima di proseguire il viaggio oppure essere sottoposti ad altre misure ritenute adeguate alle circostanze o alla sicurezza.

I controlli potranno essere eseguiti anche nei locali delle imprese, in questo caso, in presenza di una o più infrazioni elencate sempre nell’allegato II, i trasporti saranno messi in regola prima di lasciare l’impresa.

La direttiva disciplina anche che la cooperazione tra gli Stati membri, in presenza di violazioni accertate nel territorio di un Paese diverso da quello di immatricolazione del veicolo o dove ha sede l’impresa.