Trasporto rifiuti: ribaditi i limiti di circolazione su strada per le macchine operatrici

Trasporto rifiuti: ribaditi i limiti di circolazione su strada per le macchine operatrici

Norme

Arrivano alcune novità dal Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali. Nella seduta del 16 settembre scorso sono stati adottati due provvedimenti che non riguardano direttamente le imprese di trasporto dei rifiuti, ma che impattano sulla loro attività.

Il primo è lo stop categorico al trasporto stradale e l'obbligo di trasbordo immediato per le macchine operatrici fino a 7,5 tonnellate.
In una circolare del 17 settembre si chiarisce, infatti, che è consentita l’iscrizione all’Albo delle macchine operatrici aventi massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore alle 7,5 tonnellate, ma l'iscrizione all’Albo dei veicoli fino a 7,5 tonnellate non comporta la possibilità di effettuare il trasporto dei rifiuti raccolti dalla macchina, che può avvenire solo nell’ambito del servizio porta a porta in aree caratterizzate da oggettive difficoltà di accesso per i normali veicoli per il trasporto di rifiuti (per limiti dimensionali e strutturali). 
L'utilizzo è, quindi, consentito solo nell’attività di prelevamento; non appena le caratteristiche della strada lo consentiranno i rifiuti dovranno essere trasbordati su un mezzo autorizzato.

Il testo ribadisce anche che in base agli articoli 58 e 114 del Codice della Strada le macchine operatrici possono circolare su strada esclusivamente per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere. Richiama, inoltre, il decreto direttoriale della Motorizzazione n. 98 del 3 marzo 2026 sui requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani.

Il Comitato Nazionale Albo Gestori è intervenuto anche sul fronte dei Centri di raccolta con una delibera (datata 16 settembre) che detta i criteri e i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1, per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al DM Ambiente 26 marzo 2026, distinguendo tra aziende che intendono iscriversi all’Albo ex novo e quelle che risultano già iscritte alla data del 16 settembre 2026. In questo ultimo caso, si potrà integrare la propria iscrizione dimostrando entro un anno gli ulteriori requisiti ora previsti, quali la dotazione minima personale, la qualificazione e formazione del personale, la nomina di un Responsabile Tecnico con attestato valido e la capacità finanziaria.
Le aziende già iscritte in categoria 1 non devono prestare garanzia fidejussoria per i rifiuti pericolosi (a condizione che l’attività di gestione dei centri di raccolta non comporti variazione dell’iscrizione).

Di Antonella Vicini | 23 Settembre 2026

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