Tutela del lavoro: novità anche per i trasporti

Tutela del lavoro: novità anche per i trasporti

Norme

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 101 del settembre 2019, contenente disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, che affronta questioni quali la tutela per i ridere e quella per gli iscritti alla Gestione separata Inps.

In modifica del decreto legislativo n. 81 del 2015, si introduce l’applicazione della presunzione assoluta di subordinazione anche ai rapporti di collaborazione, purché le modalità di esecuzione siano organizzate mediante piattaforme digitali.

Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati, iscritti quindi alla Gestione Separata Inps, non titolari di pensione e privi di altra tutela obbligatoria, è prevista la corresponsione dell’indennità giornaliera di malattia, quella di degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale, a condizione che sia stato versato un mese di contributi alla Gestione Separata Inps, nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento o dell’inizio del periodo indennizzabile. Un’indennità di degenza ospedaliera che viene aumentata del 100%.

Vengono inoltre introdotte dal decreto disposizioni specifiche per i riders.Anche per tali lavoratori, che operano al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato, viene riconosciuto il diritto ad essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente (a cottimo) e alla retribuzione a base oraria, a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata. In più, ai riders è estesa la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: adempimenti che dovranno essere attuati dalle imprese che si avvalgono delle piattaforme digitali con premio assicurativo determinato in base al tasso di rischio corrispondente alla attività svolta.

Infine, per quanto riguarda i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in base al nuovo decreto è sufficiente il prerequisito di solo 1 mese di contribuzione nell’anno precedente la cessazione della collaborazione, invece dei precedenti 3 mesi, per accedere all’indennità di disoccupazione.

Di Redazione Tir | 09 Settembre 2019

Potrebbe interessarti anche