
Ue: in Gazzetta le modifiche alla Direttiva sui controlli sul trasporto merci pericolose su strada
Europa
Sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 13 ottobre è stata pubblicata la Direttiva delegata (UE) 2025/1801 che sostituisce gli allegati I e II Della direttiva (Ue) 2022/1999 in materia di procedure uniformi nei controlli dei trasporti su strada di merci pericolose.
La nuova direttiva, che andrà recepita dai singoli Stati Ue entro il 23 giugno 2026, aggiorna la lista di controlli e le categorie di rischio delle infrazioni. La categoria I, quella più grave (dove sono riportate le infrazioni che comportano un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all’ambiente) contiene 24 violazioni, tra cui:
il trasporto di merci pericolose per le quali è vietato il trasporto;
il trasporto di merci pericolose in mezzi di contenimento vietati o non approvati, risultante in un rischio per la vita o per l’ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo;
il trasporto alla rinfusa in un veicolo o in container strutturalmente inadeguati;
l’utilizzo di imballaggi, cisterne, container o veicoli non approvati;
il mancato rispetto delle norme che disciplinano il fissaggio e lo stivaggio dei carichi;
il mancato rispetto delle norme relative ai prodotti alimentari, ad altri oggetti di consumo e ai mangimi;
il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le quantità autorizzate per il trasporto in un’unica unità di trasporto, compresi i livelli ammissibili di riempimento delle cisterne o degli imballaggi;
il trasporto di merci pericolose senza i documenti necessari disponibili a bordo o in un formato elettronico appropriato, se consentito;
il trasporto di merci pericolose in imballaggi che non recano la necessaria marcatura, etichettatura o altri segni di identificazione;
il trasporto di merci pericolose senza segnalazioni, marcature (compresi i pannelli di segnalazione di colore arancio) o altri segni di identificazione sul veicolo;
la presenza di informazioni incomplete o errate relative alla sostanza trasportata, che consentono di determinare un’infrazione di categoria di rischio I (ad esempio, numero ONU, denominazione della merce inviata, gruppo d’imballaggio);
conducente privo del certificato regolamentare di formazione professionale;
il mancato rispetto del divieto di fumare;
la mancata nomina di un consulente per la sicurezza per ciascuna impresa, se necessario.
Di Redazione Tir | 17 Ottobre 2025