Versamento Irap: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Il decreto Rilancio ha introdotto alcune novità inerenti al versamento Irap che sono state recentemente chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.28 del 29 maggio 2020.
Nello specifico, l’Agenzia ha fornito direttive sul versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive tenendo conto dell’art. 24 del DL Rilancio che dispone, per tutte le imprese con fatturato non superiore a 250 milioni di euro, l’esenzione dal saldo Irap 2019 e dalla prima rata di acconto del 2020.
Sulla base di questo, la risoluzione ha precisato che:

- Il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto. È invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;

- l’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della prima rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la seconda rata dell’acconto ed il saldo,

- la norma si applica anche in riferimento a tutti i soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare (esercizi c.d. “a cavallo”).

Restano immutate le peculiarità relative quest’ultima situazione e i relativi termini di versamento.
Infatti, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 2019 deve avvenire entro il 30 giugno e quello per l’acconto per il periodo d’imposta 2020 entro il medesimo termine (prima rata dell’acconto) ovvero entro il 30 novembre (seconda rata dell’acconto). Questi soggetti, dunque, non sono tenuti ad effettuare i versamenti di giugno 2020;
Per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta e l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta (seconda rata dell’acconto).

Qui il testo della risoluzione e la tabella esemplificativa che permette di individuare il periodo di imposta in corso al 31 dicembre: RISOLUZIONE N. 28.