Cisternette: le istruzioni operative delle Dogane

Cisternette: le istruzioni operative delle Dogane

Norme

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha definito le istruzioni operative riguardanti gli obblighi di comunicazione delle attività e di tenuta dei registri di carico e scarico per i possessori di depositi minori. La circolare, n° 47 del 3 dicembre scorso, rappresenta l’attuazione dell’art.130, comma 2, lett. b), del decreto legge n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n.77/2020 (Decreto Rilancio) che ha sancito l’obbligo di provvedere alla comunicazione agli uffici territorialmente competenti delle dogane entro la data del 31 dicembre 2020. L’obbligo entra in vigore per i depositi ad uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25mc e per gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privato, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc

Ricordiamo che a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto Rilancio ha previso, in luogo della denuncia di attività, una comunicazione di attività all’Ufficio delle Dogane, in quanto la norma ha l’esclusiva finalità di censire gli impianti minori in esercizio.

Nella comunicazione di attività, da inviare all’ufficio delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente entro il 31 dicembre, il titolare/rappresentante legale dell’impresa deve riportare:

i propri dati anagrafici, il domicilio e il codice fiscale;

gli estremi identificativi della ditta ovvero la denominazione o ragione sociale, la sede legale, la partita IVA o codice fiscale, l’indirizzo di PEC;

i dati tecnici del deposito o del distributore: ubicazione, caratteristiche (marca, modello, matricola), capacità di stoccaggio dei serbatoi e relativa tipologia (interrati, fuori terra, rimovibili), prodotti energetici stoccati, descrizione delle utenze servite (in caso di deposito minore) e dei sistemi di quantificazione, parziale e/o totale, dell’erogato (in caso di distributore minore);

il numero di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché, ove prescritti per l’esercizio dell’impianto in funzione della relativa tipologia, gli estremi identificativi dei documenti di natura non fiscale (ad es., certificato di prevenzione incendi per i contenitori-distributori);

le modalità di tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti ovvero la descrizione del sistema di contabilità aziendale (elettronico o cartaceo) tramite il quale sono rilevati i quantitativi di ciascun tipo di prodotto ricevuti, stoccati presso l’impianto e consumati nell’ambito dello svolgimento della propria attività economica; le modalità di conservazione delle copie stampate dell’e-DAS (solo per benzina e gasolio usato come carburante) o dei DAS cartacei (altri prodotti energetici) e dei documenti commerciali utilizzati a scorta dei prodotti ricevuti.

Una volta inviata tutta la documentazione, all’esercente verrà rilasciato un codice identificativo che i fornitori di gasolio dovranno citare nell'E-DAS che precede e accompagna ogni movimentazione di prodotti soggetti ad accisa e sarà sempre questo codice a dover essere indicato in dichiarazione ai fini del rimborso delle accise del gasolio per autotrazione a partire dal I° trimestre 2021.

Di Redazione Tir | 07 Dicembre 2020

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