Conguaglio contributi 2019: istruzioni dall’INPS

La circolare INPS 27 dicembre 2019, n. 160 ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens. Il termine per effettuare il conguaglio 2019 è quello fissato per il pagamento della denuncia dei mesi di dicembre e di gennaio. Le relative scadenze sono, quindi, il 16 gennaio 2020 e 16 febbraio 2020. È importante precisare che i conguagli che si riferiscono al TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative possono essere inseriti nella denuncia di febbraio 2020 con scadenza fissata al 16 marzo.

Nella circolare sono, inoltre, presenti indicazioni riguardo agli elementi variabili della retribuzione, alle modalità operative e prescrizioni a cui i datori di lavoro devono attenersi nei diversi casi e al massimale annuo, usato come base contributiva e pensionabile delle pensioni obbligatorie, che per il 2019 è di 102.543 euro. Occorre ricordare che i datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio in argomento con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2019 (scadenza di pagamento 16 gennaio 2020), con quella di competenza di gennaio 2020 (scadenza di pagamento 16 febbraio 2020). A tal riguardo occorre da parte del datore di lavoro pervenire a una precisa quantificazione dell’imponibile contributivo e applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile stesso per poi imputare, all’anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti con la successiva denuncia nel mese di gennaio 2020.

Di notevole importanza il fringe benefits. I cosiddetti benefici accessori, che sono tecnicamente quegli emolumenti retributivi esposti in busta paga allo scopo di quantificare i beni e i servizi di cui il lavoratore può usufruire gratuitamente, ovvero a condizioni più vantaggiose rispetto a chi si rivolge al mercato per acquistarli, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati è di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a € 258,23. Diversamente, se si oltrepassa tale soglia, il valore dei fringe benefits concorre interamente a formare il reddito. C’è da sottolineare, sempre ai fini previdenziali, che in caso di superamento del limite di 258,23 euro, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati. Per quanto riguarda le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, è chiarito che quest’ultimo dovrà essere effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. Ne deriva che in occasione delle operazioni di conguaglio le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito, eventualmente determinatesi.

Precisando che i conguagli possono riguardare anche il versamento di quote di TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2020 con scadenza di pagamento 16 marzo 2020, senza aggravio di oneri accessori.