Contributo a fondo perduto: dal 15 giugno via alle domande

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 0230439 del 10 giugno 2020, ha approvato il modello per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del DL Rilancio e destinato al ristoro dei soggetti che abbiano subito un rilevante calo del fatturato in conseguenza delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Il documento contiene contenuti informativi e modalità e termini di presentazione dell’istanza che può essere presentata a partire dal 15 giugno 2020 e fino al 13 agosto 2020.

Il contributo è destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con esclusione dei professionisti) e di reddito agrario, titolari di partita IVA che, nel 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.
Esiste dunque una condizione di accesso relativa al calo di fatturato e dei corrispettivi che, però, non è richiesta per i soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per coloro che, alla data del 31 gennaio 2020, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da altri eventi calamitosi. Quanto ai tempi, il contributo spetta ai soggetti che abbiano iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020, escludendo di conseguenza coloro che abbiano aperto la partita IVA dopo il 30 aprile 2020.

Oltre ai già citati professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, la norma esclude dalla richiesta di contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, gli enti pubblici di cui all’art. 74 TUIR, i soggetti di cui all’art. 162-bis TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione) e i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. 18/2020.
È preso in considerazione anche il caso in cui il richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto: in questi casi l’invio delle domande potrà avvenire dal 25 giugno e fino al 24 agosto.

È precisato che, nel lasso di tempo disponibile per l’invio, in caso di errori sarà possibile presentare una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa o presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, che potrà essere inviata anche oltre i termini indicati.

Presentato il modello, il richiedente riceverà una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, o scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico sarà recapitata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento o lo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.
L’invio del modello va effettuato mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Esclusivamente nel caso in cui l’ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza, comprensivo dell’autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo, è predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per ulteriori informazioni su come calcolare il contributo e su come compilare il modello di richiesta, qui il provvedimento integrale dell'Agezia delle Entrate: Provvedimento-contributo-fondo-perduto-10.06.2020