Conversione DL Agosto: ecco le novità
Norme
La conversione del Decreto Agosto nella Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 ha introdotto alcune novità in tema di lavoro e confermato alcune previsioni che riguardano l’autotrasporto.
Sono state infatti confermate le risorse aggiuntive al Fondo autotrasporto per 5 milioni di euro, destinate ad aumentare gli importi delle spese non documentate, ed è stato confermato l’obbligo di riversamento allo Stato delle somme rimaste in disponibilità dei consorzi e delle cooperative di autotrasporto incassate a titolo di riduzione dei pedaggi autostradali e ancora non assegnate alle imprese beneficiarie. In particolare è stabilito che queste ultime somme somme siano riassegnate al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e poi destinate a iniziative deliberate dall’Albo Nazionale degli Autotrasportatori per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione.
Sempre sul fronte autotrasporto è stato, poi, introdotto in via sperimentale un contributo per i soggetti che entro il 31 dicembre 2021 omologhino mezzi per il trasporto merci inferiori a 3,5 tonnellate a seguito di trasformazione ad alimentazione elettrica. Si tratta di un contributo del 60% del costo sostenuto per la trasformazione che può arrivare a un massimo di 3.500 euro, a cui si aggiunge un contributo del 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al pubblico registro automobilistico, all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione.
Per quanto riguarda, più ampiamente, il lavoro, la conversione in legge ha confermato, senza modifiche l’articolo relativo alla Cassa Integrazione. I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19, infatti, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di 9 settimane, che possono essere incrementate di ulteriori 9 settimane, da fruire solo a condizione che sia stato già interamente autorizzato il primo periodo di 9 settimane.
Ad ogni modo, le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
È stato confermato anche l’esonero dei contributi previdenziali sia per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, sia nel caso di assunzioni a tempo indeterminato in favore dei datori di lavoro, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, fino al 31 dicembre 2020.
Confermata, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2020 per rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a termine per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi (nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi), anche in assenza di causale e per una sola volta.
Confermata, poi, la proroga del blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 31 dicembre 2020.
È stato ribadito e ampliato il diritto allo Smart working per lavoratori con figli ed è stato previsto, in sede di conversione, per i lavoratori “fragili”, che fino al 15 ottobre 2020 il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero.
È stato previsto che a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili debbano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Confermato l’esonero contributivo previsto dal decreto legge che prevede un’agevolazione pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti a favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, concedibile fino al 31 dicembre 2020.
Con la conversione in legge del Decreto Agosto, infinte, vengono rafforzate le misure dirette alla sanificazione degli ambienti: la dotazione finanziaria è aumentata di 403 milioni di euro per l’anno 2020 passando così dai 200 milioni previsti dal decreto legge Rilancio, a un totale di 603 milioni di euro.
Di Redazione Tir | 20 Ottobre 2020