Convertito in Legge il DL Taglia prezzi, le misure per l’autotrasporto
Norme
È stato convertito in Legge il DL 21 marzo 2022, n. 21 (Taglia prezzi) che ha confermato senza modifiche gli impegni presi dal Governo con le associazioni di categoria dell’autotrasporto nel protocollo del 17 marzo scorso.
La Legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 20 maggio, prevede la riduzione fino all’8 luglio del prezzo del gasolio, con un taglio di 25 centesimi (più Iva). Durante il periodo di riduzione delle aliquote non si applicano le agevolazioni sulle accise e in particolare l’agevolazione sul gasolio commerciale per l’autotrasporto pari a 403,22 €/1.000 litri. Tuttavia il DL n. 50/2022 ha previsto un credito d’imposta del 28% sulle fatture d’acquisto del gasolio, al netto dell’Iva, relative al primo trimestre dell’anno 2022, a favore degli autotrasportatori con veicoli di massa complessiva superiore alle 7,5 Ton e di classe ambientale Euro 5 ed Euro 6. Su tale credito di imposta si attendono le istruzioni per l'uso, e in particolare l'individuazione di uno specifico codice-tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate.
L’articolo 13 del provvedimento convertito prevede, inoltre, per il corrente anno, il rifinanziamento delle misure per il Marebonus con 19,5 milioni di euro, e per il Ferrobonus, con 19 milioni di euro.
L’articolo 14 rafforza invece il meccanismo per realizzare l’adeguamento del corrispettivo del trasporto sia nei contratti scritti, sia in quelli non scritti. Nei primi, viene espressamente stabilito che questa clausola sia un elemento essenziale del contratto - con una modifica all’art. 6, comma 3, lettera d), del Decreto Legislativo 286/2005 - tale per cui la sua mancanza determina l’applicazione delle disposizioni sul contratto non scritto. In particolare viene stabilito che il corrispettivo venga adeguato alle variazioni del prezzo del gasolio “...qualora queste variazioni superino il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato”.
Nei contratti non scritti viene invece stabilito che “...il corrispettivo si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi pubblicati ed aggiornati dal Mims” ogni tre mesi.
Con l’articolo 15 vengono aumentate le risorse per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, con un ulteriore stanziamento di 15 milioni di euro (che peraltro si aggiungono ai 20 milioni stabiliti dal DL Energia, n. 17/2022, convertito in legge 27/4/2022 n. 34) e con 5 milioni di euro per le spese non documentate delle imprese minori di autotrasporto, che si aggiungono ai 5 milioni già previsti dal Decreto Legge Energia.
L’articolo 16 ha sancito che per il corrente anno le imprese di autotrasporto con fatturato a partire da 5 milioni di euro annui non hanno l'onere del versamento del contributo al funzionamento dell’Autorità della Regolazione dei Trasporti.
E ancora il Governo ha confermato l’istituzione del fondo da 500 milioni di euro per fronteggiare il caro gasolio del primo trimestre del 2022 e ha introdotto con gli articoli 17-bis, ter e quater, norme specifiche di disciplina dell'interscambio dei pallets (qui il nostro articolo).
Di Redazione Tir | 25 Maggio 2022