CQC: le nuove disposizioni dell’Interno 

CQC: le nuove disposizioni dell’Interno 

Italia
In conseguenza della riforma europea sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti (direttiva Ue 645 del 2018, recepita in Italia con decreto legislativo n.50 del 2020), la direzione centrale della Polizia stradale del ministero dell’Interno ha emanato una circolare sulla relativa attività di controllo da parte degli organi di polizia.
Questa circolare (Ministero interno del 4 settembre 2020) abroga e sostituisce tutte le circolari e disposizioni emanate precedentemente in materia.
Le novità normative hanno riguardato l’obbligo di qualificazione iniziale e formazione periodica per la circolazione in ambito Ue e See nell’esercizio di ogni attività di guida anche non professionale, su veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, salvo casi di esenzione o deroghe specifiche.
L’obbligo riguarda i cittadini italiani, i cittadini di altri Stati Ue e See, oltre che i cittadini di Paesi non-Ue dipendenti di impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso di essa. La nuova disciplina, non facendo più riferimento all’attività di conducente per il trasporto di cose o persone, si riferisce a qualsiasi persona alla guida di un veicolo per il quale è necessaria una patente delle categorie appena citate, nel territorio Ue o See.
Ad oggi l’obbligo della CQC è richiesto per qualsiasi trasporto anche non professionale di cose o di persone svolto da un conducente in possesso di queste categorie, anche non assunto come autista, quando l’attività di guida costituisca la sua aìttività principale (più del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo).
Per dimostrare la qualificazione e la formazione CQC, gli Stati membri devono apporre sulla patente di guida il codice unionale “95” e, laddove ciò non sia possibile, devono rilasciare una carta di qualificazione del conducente.
Per i conducenti non comunitari che dipendono da impresa stabilita in uno Stato Ue o impiegati presso di essa, la qualificazione iniziale e la formazione periodica possono essere dimostrati anche attraverso l’attestato del conducente, sul quale deve essere riportato il codice “95”. Gli attestati del conducente che non recano il codice “95”, in quanto rilasciati prima del 23 maggio 2020, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.
Riguardo alle deroghe dall’obbligo della CQC, è stato aggiornato l’elenco dei soggetti esenti dalla CQC nel nostro Paese, a seguito della recente modifica.
I casi di deroga sono questi:
• conducenti che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale. Sono esclusi pertanto tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale, i quali come noto non sono atti al trasporto, a condizione che il conducente non sia stato assunto con la qualifica di autista ed in ogni caso la guida non deve costituire la sua attività principale (ad esempio il trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia);
- conducenti che non offrono servizi di trasporto (autisti delle concessionarie di vendita che movimentano veicoli commerciali destinati ai clienti; autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico dalle navi o traghetti, ecc);
- conducenti di un trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale (il trasporto eseguito con un veicolo eccezionale o in condizioni di eccezionalità non è considerato un trasporto occasionale);
- veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.
Per quanto riguarda le sanzioni relative alla CQC, il Codice della Strada punisce con sanzioni amministrative la mancanza della qualificazione iniziale e la mancata formazione periodica.
Nel dettaglio:
- mancanza CQC per non averla conseguita: pagamento di una somma da 409 euro a 1.637 euro;
- guida di veicolo diverso dalla CQC posseduta: pagamento di una somma da 409 euro a 1.637 euro;
- incauto affidamento veicolo a conducente privo della qualificazione: pagamento di una somma da 398 euro a 1.595 euro;
- guida con CQC scaduta pagamento di una somma da euro 158 ad euro 639 (la scadenza di validità della CQC non condiziona la validità della patente di guida, né la scadenza della patente determina, in modo automatico, la scadenza della CQC).
In caso di violazioni che prevedano perdita di punteggio commesse alla guida di un veicolo che richiede anche la CQC, la decurtazione di punti si applica sulla CQC e non sulla patente.

Di Redazione Tir | 08 Settembre 2020

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