CQC: tutta la normativa in un unico testo

Con la circolare n. 18559 del 7 giugno 2019, la Direzione Generale Motorizzazione ha riepilogato tutta la materia che riguarda la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) in un unico testo.

La circolare, che sostituisce quella emanata il 3 aprile 2014 e abroga svariate note ministeriali, entra nel merito del diritto comunitario e del recepimento in Italia della Direttiva 2003/59/CE;del rilascio della CQC a seguito di corso e superamento dell’esame (qualificazione iniziale);dei corsi quinquennali di rinnovo (formazione periodica);della gestione dei punti sulla CQC (con l’esame di revisione); delle verifiche sul corretto svolgimento dei corsi.

Sulla questione corsi di rinnovo,viene ribadito che il rinnovo è subordinato alla frequenza di un apposito corso di formazione periodica, al termine del quale viene emesso un duplicato del titolo comprovante la qualificazione CQC. Tali corsi possono essere frequentati non solo dai conducenti italiani (con patente italiana), ma anche, previa esibizione del permesso di soggiorno, da “conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Ue o dello Spazio Economico Europeo, se in Italia lavorano o hanno la residenza anagrafica o normale”, oppure “da conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extra Ue o extra SEE se svolgono l’attività di conducente alle dipendenze di un’impresa stabilita sul territorio italiano”.

La circolare conferma anche che il rinnovo della CQC a seguito del corso di rinnovo non decorre dalla data di fine corso, bensì “dalla data di presentazione dell’istanzadirinnovo al competente Ufficio Motorizzazione civile”, e prevede quindi la possibilità di frequentare il corso di rinnovo fin dai tre anni e mezzo precedenti la data di scadenza della CQC.

In caso di CQC scaduta da più di due anni, è richiesto, oltre la frequenza al corso di formazione periodica, il superamento dell’esame di ripristino.

Dalla data di scadenza della CQC e fino a quella di superamento dell’esame è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone o cose.