Decreto Flussi: 30.105 ingressi destinati a diversi settori, tra cui l’autotrasporto
Norme
Sono 82.705 i lavoratori stranieri che possono entrare in Italia nel 2023. Lo ha stabilito il Decreto Flussi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 21 del 26 gennaio. Di questi 82mila e oltre lavoratori, gli ingressi destinati al lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo sono 38.705 e ancora più nel dettaglio 30.105 sono destinati a diversi settori, tra cui l’autotrasporto merci per conto terzi, l'edilizia, il settore turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale.
Questi 30.105 devono essere cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
24.105 lavoratori provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
6.000 provenienti da Paesi con i quali nel corso del 2023 entrino in vigore accordi
di cooperazione in materia migratoria.
Nell'ambito della quota di 38.705 unità, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
200 permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
La vera novità del Decreto flussi è il fatto che il datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero, dovrà presentare nella domanda la documentazione necessaria a dimostrare di aver verificato, presso il centro per l’impiego competente, l’indisponibilità in Italia di un lavoratore in grado di compiere le stesse mansioni.
Ma cosa si intende per indisponibilità? Le possibilità sono tre:
assenza di un riscontro da parte del centro per l'impiego, circa l'individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell'attività di selezione del personale inviato dal centro per l'impiego;
mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al centro per l'impiego.
Le disposizioni attuative del decreto sono state poi definite con una circolare a firma congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
La circolare precisa che a partire dalle 9.00 del 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023, sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it.
Il sistema sarà disponibile con orario 08:00 – 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi. Sempre allo stesso indirizzo, le richieste di nulla osta potranno essere presentate a partire dalle 9.00 del 27 marzo 2023 e fino ad esaurimento delle quote stabilite dal DPCM del 29 dicembre 2022, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
La circolare precisa anche che per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell’elenco di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del DPCM, che risultino convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia, Ucraina).
La circolare ribadisce che condizione necessaria per l’impiego di questi autisti, non solo in Italia ma in tutta Europa, è che abbiano conseguito la Carta di qualificazione del conducente (CQC).
Di Redazione Tir | 30 Gennaio 2023