Decreto Flussi: i chiarimenti dell’Interno

Decreto Flussi: i chiarimenti dell’Interno

Norme

Il Decreto Flussi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 ottobre, ha fissato in 6.000 la quota di lavoratori non comunitari, subordinati e non stagionali, impiegati nell’autotrasporto, che possono operare in Italia (qui il nostro precedente articolo).

Successivamente il ministero dell’interno, con specifica circolare, ha fornito chiarimenti circa gli ambiti di applicazione del decreto e ha precisato che, per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, che provengano da Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina, Paesi con cui sono già in vigore accordi di reciprocità sui documenti di guida.

La circolare aggiunge poi che tali lavoratori potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, trascorso il quale sarà necessario convertire la patente.

Per presentare istanza di nullaosta, l’impresa di autotrasporto deve necessariamente essere iscritta all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) e, in caso di trasporti internazionali, in possesso di licenza comunitaria in corso di validità.

Il ministero dell’Interno spiega inoltre che la durata del contratto di lavoro è a tempo determinato della durata massima di un anno ma che se, invece, il lavoratore è già in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro può essere anche a tempo indeterminato.

In caso di trasporti internazionali l’impresa, successivamente alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti e al rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno al lavoratore, dovrà richiedere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro il rilascio dell’Attestato di conducente.

Di Redazione Tir | 16 Ottobre 2020

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