Deduzioni forfettarie a 55 euro, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Italia
Come anticipato dalla Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Teresa Bellanova, (qui il nostro precedente articolo) sono stati fissati gli importi relativi alle agevolazioni fiscali 2022 per gli autotrasportatori, inerenti al periodo d’imposta 2021 e l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le indicazioni operative per la dichiarazione dei redditi.
Data la difficile situazione in cui si trovano le imprese, il Governo ha previsto in via straordinaria l’aumento della dotazione finanziaria per le spese non documentate.
Quindi per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2021, di 55,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2022 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
Di Redazione Tir | 30 Giugno 2022