DL Cura Italia, le merci tra le categorie più colpite

Sono entrate in vigore le norme contenute nel decreto “Cura Italia”, il cui testo definitivo è stato pubblicato in nottata su un'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale.

Come già anticipato (qui il nostro precedente articolo), il comparto delle merci è stato inserito nella lista delle filiere più colpite dall’emergenza Coronavirus (art. 61 comma 2 lettera n)

per le quali è prevista la sospensione fino al 30 aprile dei versamenti delle ritenute da lavoro dipendente ed assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.  Le imprese, dunque, procederanno ad operare le ritenute ai propri dipendenti, ma non dovranno provvedere al versamento delle stesse che verrà effettuato entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o con una rateizzazione in 5 rate mensili.

Le aziende che si occupano di trasporto merci, come indicato all’art.62 del decreto, sono beneficiarie della sospensione dell’obbligo di versamenti di iva relativi al mese di marzo, oltre che di ritenute fiscali e contribuiti previdenziali, per un periodo più lungo rispetto ad altre realtà economiche, ossia fino al 31 maggio. Sono sospesi, inoltre, gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono entro il 31 maggio 2020 e che devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020.

Per le aziende del comparto, ricordiamo, la sospensione degli oneri non è subordinata al limite massimo di fatturato.

Specifiche disposizioni relative al settore sono poi riportate all’art. 92 relativo alle norme in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone. Con riferimento al trasporto marittimo, il decreto prevede la sospensione dell’applicazione della tassa di ancoraggio attribuita alle Autorità di Sistema Portuale e di altri canoni, allo scopo di far fronte all’improvvisa riduzione dei transiti di merci e persone.

Per quanto riguarda il trasporto su strada, le nuove disposizioni autorizzano fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova o alle attività di revisione come previste dal Codice della Strada. È stata, infine, prorogata fino al 15 giugno la validità dei certificati, degli attestati e dei permessi autorizzativi concessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 e, fino al 31 agosto, la validità dei documenti di identità e di riconoscimento comprese le patenti di guida e le patenti marittime.

Preso in considerazione dal decreto anche il trasporto rifiuti: l’articolo 113 dispone il rinvio al 30 giugno 2020,  sia per la presentazione del MUD, cioè della dichiarazione ambientale dei rifiuti movimentati nel 2019 il cui termine normale era quello del 30 aprile, sia del pagamento del diritto d’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, anch’esso in scadenza al 30 aprile 2020.