
Merci pericolose su strada: al via dal 24 giugno la nuova check-list europea per i controlli
Italia
A partire dal 24 giugno di quest’anno, il territorio nazionale adotterà un quadro aggiornato per le attività di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (ADR). Questo aggiornamento è dettato dalla Direttiva delegata (UE) 2025/1801, che modifica i due allegati tecnici della Direttiva (UE) 2022/1999 per implementare una nuova lista di controllo (check-list) e una nuova metodologia per classificare le infrazioni rilevate durante le ispezioni (qui il link al nostro precedente articolo sull’argomento).
Questo aggiornamento normativo è stato ufficialmente recepito nel nostro Paese con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 13 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno. La sua applicazione riguarda ogni veicolo che circoli sulle strade italiane o che vi entri provenendo da altri Stati membri dell'Unione o da Paesi non-Ue. L’obiettivo è rendere omogenee le procedure di sicurezza lungo tutta la filiera.
Guardando più nel dettaglio al testo del provvedimento, un'importante novità riguarda la sicurezza stessa delle operazioni di controllo: i luoghi scelti per le ispezioni devono essere idonei a fermare i mezzi senza intralciare il traffico o creare situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada.
Con specifico riferimento alle ispezioni, inoltre, le autorità competenti potrebbero non limitarsi alla sola verifica documentale: potranno infatti prelevare campioni delle merci trasportate per farli esaminare da laboratori specializzati, garantendo che la natura chimica del carico corrisponda a quanto dichiarato nella documentazione.
Come accennato sopra, la principale novità di queste verifiche è rappresentata dalla lista di controllo armonizzata, definita dall'Allegato I del decreto, che le autorità devono obbligatoriamente compilare durante ogni fermo.
Per agevolare la circolazione ed evitare che i conducenti siano soggetti a diversi controlli durante il medesimo itinerario, è previsto che una copia di tale verbale venga sempre consegnata all'autotrasportatore. Esibendo questo documento a eventuali ispezioni successive, il conducente potrà dimostrare di essere già stato controllato su specifici aspetti, anche se resta impregiudicata la possibilità per gli agenti di approfondire elementi diversi non contemplati nel primo screening.
L’attività di sorveglianza, però, non si esaurisce sulle strade. Il decreto prevede infatti la possibilità di effettuare ispezioni preventive direttamente nei locali delle imprese che si occupano di caricare, scaricare o gestire merci pericolose. Tali interventi presso le sedi aziendali diventano prioritari qualora i controlli su strada abbiano evidenziato irregolarità gravi o sistemiche che potrebbero compromettere la sicurezza pubblica.
In un'ottica di cooperazione internazionale, il provvedimento stabilisce che nel caso in cui un veicolo immatricolato all'estero o un'impresa straniera commettano infrazioni pesanti sul suolo italiano, le autorità nazionali sono tenute a segnalare immediatamente l'accaduto ai rispettivi uffici competenti del Paese di origine per i necessari provvedimenti disciplinari.
Questo sistema è supportato da un obbligo di rendicontazione periodica: ogni due anni, in particolare, il MIT dovrà trasmettere alla Commissione europea una relazione dettagliata sulle attività svolte. Tale rapporto, basato sui criteri dell'Allegato III, fornirà una panoramica completa sul numero di mezzi ispezionati, sulla loro nazionalità e sulla tipologia di sanzioni constatate, categorizzando le violazioni in base ai livelli di rischio previsti dall'Allegato II.
Di Carolina D’Elia | 03 Giugno 2026