Pedaggi 2020: il 22 giugno parte la prima fase

Si aprirà alle ore 9.00 di martedì 22 giugno la prima fase della procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l’anno 2020, per concludersi alle ore 14.00 del 28 giugno 2021. La prima fase riguarda la prenotazione della domanda che potrà avvenire esclusivamente attraverso l’applicativo “Pedaggi” al quale si può accedere attraverso il portale dell’Albo (www.alboautotrasporto.it).

La seconda fase, che prevede invece l’inserimento dei dati relativi alla domanda, firma digitale e invio dell’istanza che potrà avvenire dalle ore 09:00 del 21 luglio 2021 fino alle ore 14:00 del 6 agosto 2021 e dalle ore 09:00 del 23 agosto 2021 alle ore 14:00 del 2 settembre 2021.

Tutte le informazioni sono contenute nella delibera n. 4 del 10 giugno 2021, pubblicata sul sito dell’Albo degli Autotrasportatori e sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 19 giugno 2021.

La delibera precisa che le risorse stanziate per la riduzione compensata pedaggi ammontano a 146.041.587,00 euro che saranno suddivisi tra le imprese beneficiarie attraverso un sistema di calcolo introdotto negli ultimi anni, che differenzia le percentuali di riduzione non solo in funzione del fatturato in pedaggi dell’impresa, ma anche della classe ecologica dei veicoli utilizzati in autostrada. Gli Euro 3 sono ancora parzialmente inclusi mentre dal prossimo anno non saranno più ammessi al beneficio né gli Euro 3 né gli Euro 4.

Le singole percentuali di sconto sono state definite con la direttiva del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 7 aprile 2020, con la tabella riportata a fondo pagina. Si ricorda che la riduzione compensata dei pedaggi è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi sostenuti per i pedaggi autostradali purché pari almeno a 200.000,00 euro.

Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato in pedaggi nelle ore notturne (con ingresso in autostrada dopo le 22 ed entro le ore 2, ovvero uscita prima delle ore 6), la riduzione compensata è incrementata del 10%; l’incremento è applicato allo sconto spettante alla singola impresa, tenuto conto dell’eventuale appartenenza a forme associative, fermo restando comunque il limite percentuale massimo di riduzione del 13%.