Ponte Morandi: istruzioni Inps sull’esonero dei contributi

Con la circolare 14/2020 (Circolare INPS n.14 del 04.02.2020) l’Inps ha fornito istruzioni operative sull’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali per le attività svolte nella Zona Franca Urbana di Genova istituita dopo il crollo del ponte Morandi.

Con una risoluzione dello scorso agosto, l’Agenzia delle Entrate aveva introdotto un nuovo codice tributo, tramite F24, per l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni – come l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali - previste per le aziende danneggiate dal crollo.

I datori di lavoro quindi potranno utilizzare in compensazione l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, che ricadono sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Il codice tributo da utilizzare allo scopo è “Z161”, il quale dovrà essere esposto nella sezione “Erario” del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

A questo punto si potrà effettuare la compensazione che sarà possibile fino alla concorrenza dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Qualora i soggetti beneficiari delle agevolazioni abbiano già adempiuto agli obblighi di natura previdenziale in scadenza nell’anno 2018 e nell’anno 2019, potranno utilizzare il credito verso l’erario anche per il pagamento dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto in scadenza nel corso del 2020.