Revisioni e tachigrafi: i chiarimenti del ministero dell’Interno

Revisioni e tachigrafi: i chiarimenti del ministero dell’Interno

Italia / Norme

A seguito della circolare del MIMS datata 1° marzo e contenente gli aggiornamenti in tema di proroghe (qui il nostro precedente articolo), la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, con circolare del 9 marzo, ha fornito alcuni chiarimenti in materia.

I chiarimenti tengono conto sia della normativa comunitaria (qui il nostro precedente articolo), che stabilisce in ambito Ue la proroga di validità di dieci mesi per le revisioni scadute tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, sia della normativa italiana, e più precisamente delle proroghe previste dal DL 18/2020.

In base a queste previsioni, i veicoli la cui revisione scadeva entro il 31 luglio 2020 (non è stata fissata una data iniziale) potevano circolare fino al 31 ottobre 2020; i veicoli la cui revisione scadeva nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, potevano circolare fino al 31 dicembre 2020; i veicoli la cui revisione scadeva nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 potevano circolare fino al 28 febbraio 2021.

La circolare della Direzione Centrale per la Polizia Stradale riporta anche altre proroghe, tra cui quella relativa all’ispezione periodica dei tachigrafi: le ispezioni biennali dei tachigrafi che avrebbero dovuto o dovrebbero effettuarsi tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, potranno effettuarsi entro 10 mesi successivi alla data prevista.
Per quanto riguarda la Carta del conducente per l’utilizzo dei tachigrafi è disposto che i conducenti titolari della carta da utilizzare sui tachigrafi digitali per l'attività di trasporto su strada, che chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta. In attesa del rilascio, il conducente sarà ammesso alla circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell'attività svolta come previsto nell'ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta. I conducenti titolari di carta tachigrafica che ne abbiano richiesto la sostituzione per cattivo funzionamento, furto o smarrimento nel periodo compreso tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta. Fino al rilascio della nuova carta, sono autorizzati a circolare a condizione che possano dimostrare di aver richiesto la sostituzione e che abbiano restituito la carta all'autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante. Anche in questo caso il conducente dovrà provvedere alle annotazioni manuali dell'attività svolta.

Di Redazione Tir | 11 Marzo 2021

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