Rimborso accise: esclusi gli Euro 2, anche con filtro antiparticolato

L’Agenzia delle Dogane ha diramato alcuni importanti chiarimenti con immediato effetto sulla domanda per il rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel primo trimestre del 2016.
Dopo aver precisato che la domanda va presentata entro il 2 maggio 2016 (in quanto il 30 aprile cade di sabato), relativamente al gasolio consumato sugli autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 Ton, e che l’importo rimborsabile è pari a 21,4186 centesimi a litro, le Dogane hanno chiarito che:
-    dal rimborso sono esclusi gli autoveicoli di categoria Euro 2 o inferiore, ancorché su questi siano stati installati filtri antiparticolato (FAP) per la riduzione delle emissioni inquinanti;
-    per gli automezzi presi in locazione senza conducente non è necessaria la registrazione del relativo contratto, che invece è obbligatoria nei casi in cui si chieda il rimborso delle accise per gli autoveicoli presi con il cosiddetto “nolo a freddo”.

Sul primo chiarimento, con nota del 7 marzo 2016, l’Agenzia ha ricordato che l’esclusione dei veicoli di categoria Euro 2 ed inferiori deriva dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 645) e che l’installazione dei FAP non comporta di per sé l’equiparazione di tali automezzi a quelli di cui alle categorie Euro 3 e superiori.
Sul secondo ha invece escluso, con nota del 22 marzo 2016, che la registrazione occorra per il contratto di locazione senza conducente, mentre ha affermato risulta obbligatoria  per il cosiddetto nolo a freddo. Cioè per quelle forme atipiche di disponibilità del mezzo nelle quali, a differenza della locazione senza conducente, il veicolo viene messo a disposizione del noleggiante, per “soddisfare richieste immediate, saltuarie o sopravvenute … con rendicontazioni periodiche delle ore o dei giorni di utilizzo del mezzo di trasporto”.