Rimborso accise: novità dal 1° aprile

L’Agenzia delle Dogane, con una nota dello scorso 28 gennaio, ha modificato il criterio di riparto di competenza per le richieste di rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale acquistato in Italia da parte delle imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.

A partire dal 1° aprile 2020, infatti, con riferimento al trimestre solare di consumo 1° gennaio-31 marzo 2020, le imprese dovranno inoltrare la pratica ad Uffici delle Dogane differenti sul territorio nazionale, in funzione dello Stato membro di appartenenza.

La ratio della nuova disposizione è di accelerare i tempi necessari per esaminare le richieste di rimborso.

Il riparto di competenza nella ricezione delle dichiarazioni trimestrali sarà basato su questo criterio:

Ciascuna azienda comunitaria, quindi, dovrà identificare l’Ufficio delle Dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato membro di appartenenza.

Per i trimestri relativi ad anni precedenti al 2020, ovvero fino al quarto trimestre 2019 (1° ottobre – 31 dicembre), le aziende potranno continuare a presentare le dichiarazioni all’Ufficio delle Dogane di Roma I, a prescindere dalla data di spedizione.

Ricordiamo che, durante la prima applicazione della modifica, gli esercenti sono tenuti ad allegare alle dichiarazioni presentate ai nuovi Uffici copia delle carte di circolazione di tutti i mezzi utilizzati e i titoli di possesso degli stessi, anche se anticipatamente trasmessi.