Rimborso accise primo trimestre 2026: domande dal 1° al 30 aprile

Rimborso accise primo trimestre 2026: domande dal 1° al 30 aprile

Italia

Via alla richiesta di rimborso accise per il 1° trimestre 2026. Dal 1° al 30 aprile le imprese di autotrasporto, che operano con mezzi sopra le 7,5 Ton di categoria Euro 5 o superiori, possono presentare la domanda per il rimborso relativo ai primi tre mesi dell’anno.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato sul proprio sito i documenti e il software necessari per la compilazione che per questo trimestre è piuttosto complicata.

Sulla base di quanto disposto dal Decreto Legge 18 marzo 2026 n.33, infatti, l’aliquota di accisa sul gasolio è stata ridotta, a partire dal 19 marzo, a 472,90 euro per mille litri rispetto a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2026, ovvero 672,90 per mille litri.

Invece, per i carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale, come i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrottrattamento (HVO), è rimasta inalterata a 617,40 euro per mille litri di prodotto. L’HVO per essere definito “ecosostenibile” deve rispettare le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero essere:

conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione;

prodotti a partire dalle materie prime elencate nell’allegato IX della citata direttiva.

Alla luce di queste premesse l’Agenzia delle Dogane ha previsto le seguenti modalità di rimborso in base alla tipologia di carburante acquistato:

per i gasoli o biocarburanti (HVO) che non soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n.43/2025:

per il periodo che va dal 1° gennaio al 18 marzo 2026 il rimborso è pari a 269,68 euro per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa pari a 672,90 euro per mille litri. In questo caso va compilato il Quadro A-1;

per il periodo che va dal 19 marzo al 31 marzo 2026 il rimborso è pari a 69,68 euro per mille litri, tenuto conto della nuova accisa pari a 472,90 euro per mille litri. In questo caso va compilato il Quadro A-2;

per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all’art.3, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n.43/2025, per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2026, il rimborso è pari a 214,18 euro per mille litri, tenuto conto dell’accisa pari a 617,40 euro per mille litri. In questo caso va compilato il quadro A-3 della dichiarazione;

per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) per i quali non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle condizioni di sostenibilità:

per il periodo che va dal 1° gennaio al 18 marzo 2026, il rimborso è pari a 214,18 euro per mille litri, tenuto conto dell’accisa pari a 617,40 euro per mille litri. In questo caso va compilato il quadro A-4 della dichiarazione;

per il periodo che va dal 19 marzo al 31 marzo 2026 il rimborso è pari a 69,68 euro per mille litri, tenuto conto della nuova accisa pari a 472,90 euro per mille litri. In questo caso va compilato il Quadro A-2;

per i gasoli o biocarburanti (HVO) che non soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n.43/2025, riforniti da distributori privati e qualora essi siano, in via residuale, riferibili a carburanti pervenuti all’impianto prima del 1° gennaio 2026, data l’aliquota di accisa pari a 632,40 euro vigente in quel momento, il rimborso è pari a 229,18 euro per mille litri. In questo caso va compilato il Quadro A- 5.

Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel modello F24 è sempre il “6740”.

Di Lucia Angeloni | 01 Aprile 2026

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