Sospensione versamenti contributivi: le istruzioni dell’Inps

Arrivano dall’Inps indicazioni e istruzioni operative per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi prevista dal decreto “Cura Italia”.

Con la circolare n.52 del 9 aprile, l’Istituto ha indicato i soggetti destinatari, le modalità di sospensione con i relativi codici di autorizzazione, le date di sospensione e i termini entro cui effettuare i versamenti.

Quanto ai destinatari, rientrano nella previsione i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli), i committenti e i liberi professionisti con gestione Gestione separata.

Per ciò che concerne date, modalità e codici, i contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso sono sospesi i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Il codice di autorizzazione per aziende con dipendenti è “7L”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per quanto riguarda i termini, gli adempimenti e i versamenti contributivi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per approfondimenti, qui la circolare completa: Circolare INPS 9 aprile 2020 n. 52