Targhe prova, ulteriori chiarimenti del Ministero dell’Interno
Italia
Dopo la circolare della Motorizzazione, ulteriori chiarimenti sull'impiego della targa prova, provengono anche dal Ministero dell'Interno (circolare n.300/STRAD/1/0000015826 del 22/05/2024). In particolare il documento ministeriale ricorda che la circolazione in prova e l’uso della relativa targa è consentito per esigenze connesse a:
- prove tecniche, sperimentali o costruttive;
- dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento
Per queste esigenze, l’autorizzazione può essere rilasciata a:
- fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
- fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
- fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
- esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
Inoltre la nota del Ministero ricorda che la stessa autorizzazione consente la circolazione in prova di tutte le categorie di veicoli, sia su veicoli già immatricolati che ancora non immatricolati. In entrambi i casi l’obbligo di copertura assicurativa è assolto da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, anche se il veicolo è munito di carta o certificato di circolazione. L’autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada in Italia, fatto salvo l’uso sul territorio dello Stato con il quale sussiste un accordo con l’Italia.
Al contrario, l’autorizzazione in prova non può essere utilizzata:
- sui veicoli immatricolati all’estero, ad eccezione dei casi in cui, sussista un accordo di reciprocità con altro Stato. Pertanto, la targa prova rilasciata in Italia può essere utilizzata solo su veicoli immatricolati in Italia e i veicoli esteri possono circolare sul territorio nazionale solo con la targa prova rilasciata dalla competente Autorità di quello Stato;
- sui veicoli radiati per esportazione che possono raggiungere i valichi di frontiera solo se muniti di foglio di via.
La nota del Ministero dell'Interno, precisa anche che ai fini della legittimità della circolazione in prova, è necessario che ci sia almeno uno dei seguenti soggetti a bordo del veicolo:
- il rappresentante dell’impresa titolare dell’autorizzazione;
- il dipendente o l’agente dell’impresa titolare di autorizzazione;
- il dipendente di società controllata o collegata all’impresa titolare dell’autorizzazione di prova, ai sensi dell’art. 2359 cc., il quale abbia un rapporto di collaborazione con il titolare dell’autorizzazione stessa.
In merito al posizionamento della targa di prova sul veicolo, la nota del Ministero stabilisce che Il veicolo che circola su strada munito dell’autorizzazione per la circolazione di prova deve esporre posteriormente la targa prova, trasferibile da veicolo a veicolo, associata all’autorizzazione stessa.
Di Redazione Tir | 23 Maggio 2024