Trasfertisti: chiarimenti dall’Inps

Con la circolare n° 158 del 23 dicembre 2019 l’Inps ha fornito chiarimenti sull’inquadramento delle somme erogate ai lavoratori in trasferta all’interno del regime fiscale e previdenziale dei cosiddetti trasfertisti.

Recependo quanto indicato all’articolo 51 del TUIR, l’Inps ha chiarito che per i trasfertisti (i lavoratori che per contratto sono tenuti a esercitare la propria attività lavorativa in sedi di lavoro sempre diverse) è prevista un’imponibilità del 50% che si differenzia dal regime fiscale e contributivo dei lavoratori che compiono trasferte occasionali (che limita l’imponibilità alla parte eccedente €. 46,48 al giorno per le missioni fuori dal territorio comunale, e ad €. 77,47 al giorno per quelle all’estero).

Il lavoratore è considerato trasfertista se coesistono queste condizioni:

-      la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

-      lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

-      la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta

La circolare Inps pone fine all’incertezza che si era creata negli ultimi anni sulla distinzione tra trasfertista e lavoratore che compie trasferte occasionali e sui relativi regimi fiscali e previdenziali, una confusione che aveva controversie pendenti in sede amministrativa e giudiziaria.