Trattamenti di integrazione salariale: ecco chi ne ha diritto

Il Decreto Legge del 17 marzo, contenente misure di sostegno economico a lavoratori e imprese durante l’emergenza Coronavirus, ha previsto la cassa integrazione ordinaria, la cassa integrazione in deroga e il fondo di integrazione salariale per i soggetti in difficoltà.
Sulla base anche della circolare Inps n. 47 del 28 marzo e della convenzione sottoscritta con l’ABI che lo scorso 30 marzo ha consentito alle banche aderenti di anticipare i trattamenti di integrazione salariale, ecco le cose da sapere sulle misure predisposte.

Cassa integrazione guadagni ordinaria

Possono essere beneficiari della Cig ordinaria tutti i dipendenti, a esclusione dei dirigenti, delle imprese di qualsiasi dimensione inquadrate previdenzialmente nell’industria, come le imprese di trasporti, in forza al 23 febbraio. La domanda per la Cig, che ha durata massima di 9 settimane anche non continuative per periodi dal 13 febbraio al 31 agosto, deve essere presentata online sul portale www.inps.it avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”. Il trattamento è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore.

Fondo di integrazione salariale – Assegno ordinario

Sono beneficiari della misura tutti i dipendenti, a esclusione dei dirigenti, delle aziende inquadrate nel terziario e le imprese di logistica tra i 6 e i 50 dipendenti in forza al 23 febbraio. La domanda per il fondo, che ha durata massima di 9 settimane anche non continuative per periodi dal 13 febbraio al 31 agosto, va presentata sul sito dell’inps entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o di riduzione delle attività lavorative. Anche in questo caso la misura è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore.

Cassa integrazione guadagni in deroga

Possono accedere alla Cig in deroga tutti i lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, di aziende fino a 5 dipendenti, inquadrate nel terziario e le imprese più grandi che hanno solo la cassa integrazione straordinaria (tra cui le aziende di logistica con oltre 50 dipendenti), in forza al 23 febbraio. La durata massima della misura è, ancora una volta, di 9 settimane anche non continuative per periodi dal 13 febbraio al 31 agosto. Siccome la Cig in deroga è concessa dalle Regioni, dalla Province Autonome o, in caso di più unità produttive della stessa azienda dislocate in cinque o più regioni, dal ministero del Lavoro per conto delle Regioni competenti, la domanda non va presentata all’Inps ma appunto alle Regioni o al Ministero. Il trattamento economico è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore ed è riconosciuto, fino a esaurimento risorse, secondo l’ordine cronologico delle richieste.