Ucraina: i chiarimenti del Mims sugli aiuti umanitari

Anche l’Italia si allinea ad altri Paesi europei per favorire le attività di soccorso umanitario per l’Ucraina. Con una nota dell’11 marzo, la Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha infatti fornito chiarimenti sul trasporto di merci e passeggeri legati alle attività di soccorso umanitario, sia in merito ai tempi di guida e riposo sia al regime delle autorizzazioni internazionali di merci e viaggiatori.

Il Mims precisa che per quanto riguarda i tempi di guida e di riposo, la normativa comunitaria (la lettera d, art. 3 del Reg. 561/2006) prevede che le disposizioni non si applicano “ai trasporti stradali effettuati a mezzo veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazione di emergenza o in operazioni di salvataggio”.

Per quanto riguarda invece le autorizzazioni per il trasporto la nota Mims riporta l’art. 14 dell’accordo sull’autotrasporto internazionale di merci tra l’Italia e l’Ucraina (fatto a Kiev il 3 febbraio 1988), che esenta dal possesso dell’autorizzazione bilaterale i “trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza delle calamità naturali”. In questa ipotesi possono essere incluse anche altre tipologie di materiali, quali coperte, generi di prima necessità, ecc.

Intanto il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato l’attivazione di una Unità di Crisi a supporto delle aziende italiane dedicata alle segnalazioni di problematiche in importazione di materie prime.

Sono stati messi a disposizione delle imprese due numeri telefonici:

per chiamate dall’Italia il numero verde 800100117

per chiamate dall’estero il numero +39.06.47052184

Il servizio di assistenza telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.