Corte Ue: costi della polizia stradale non rientrano nei pedaggi

I costi connessi alla polizia stradale non possono essere computati nel calcolo dei pedaggi per l’uso della rete stradale transeuropea da parte dei mezzi pesanti per il trasporto merci.
Questo quanto è stato reso noto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con una sentenza che chiarisce che tali costi non rientrano nei costi d’infrastruttura in base ai quali viene calcolata l’aliquota di pedaggio.

Il pronunciamento mette fine a una controversia che era in corso fra  i gestori di un'impresa di trasporti e la Repubblica federale di Germania sull'interpretazione della direttiva 1999/62/CE, modificata dalla direttiva 2006/38/CE, secondo cui i pedaggi si fondano sul principio del recupero dei soli costi d'infrastruttura.

La Corte ha, infatti, precisato che “la direttiva impartisce agli Stati membri che introducono o mantengono pedaggi sulla rete stradale transeuropea un obbligo preciso e incondizionato di determinare i livelli tali pedaggi tenendo conto unicamente dei costi di infrastruttura, ossia i costi di costruzione, di esercizio, di manutenzione e di sviluppo della rete di infrastruttura di cui trattasi”. Invece, prosegue, “ le attività di polizia rientrano nella responsabilità dello Stato che agisce nell’esercizio delle sue prerogative di potere pubblico e non in quanto operatore dell’infrastruttura stradale. Di conseguenza, i costi connessi alla polizia stradale non possono essere considerati come costi di esercizio”.