Credito d’imposta per sanificazione e acquisto di DPI: ecco come fruirne

Il Decreto Legge Rilancio, convertito il Legge 17 luglio 2020 n°77, riconosce alle imprese un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro nonché per l’acquisto di DPI e di altri strumenti utilizzati per garantire la salute dei lavoratori, con un tetto massimo di 60mila euro.  Tale credito rientra tra quelli per i quali - invece dell’utilizzo diretto - le imprese possono cedere fino al 31 dicembre 2021 anche parzialmente ad altri soggetti, tra i quali gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. L’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità per la fruizione del credito d’imposta in oggetto nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito, con il provvedimento n. 259854/2020. La comunicazione dell’ammontare delle spese ammissibili già sostenute fino al mese precedente e quelle fino al 31 dicembre 2020 – tramite apposito modello - va inviata esclusivamente con modalità telematiche dal 20 luglio al 7 settembre 2020 e la risposta dell’Agenzia viene fornita entro 5 giorni. La fruizione del credito d’imposta in relazione alle spese effettivamente sostenute può essere utilizzata dai beneficiari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa è stata sostenuta, ovvero in compensazione mediante modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Riguardo invece alla cessione del credito d’imposta, si può optare fino al 31 dicembre 2021 mediante una comunicazione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Con circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, l’Agenzia ha inoltre individuato due categorie di spese: quelle legate alla sanificazione degli ambienti di lavoro o la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito delle attività aziendali e quelle sostenute per l’acquisto di DPI (mascherine, guanti, visiere, ecc.), prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, pannelli protettivi; le spese di sanificazione, attività che può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre nel rispetto dei Protocolli anticontagio. In relazione alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, l’Agenzia era già intervenuta  con circolare del 13 aprile 2020, n. 9/E fornendo chiarimenti sulle  mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, che devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla norma Ue, dimostrabile mediante apposita documentazione. L’agevolazione spetta se il sostenimento del costo è avvenuto nel corso dell’anno e quindi anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del DL n. 34 istitutivo del credito d'imposta. Per la compensazione del credito, sia da parte del beneficiario del credito, sia da parte dei successivi cessionari, non si applica il limite di 250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. L’Agenzia ricorda infine che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.