Dal ministero del Lavoro chiarimenti sulla Cassa Integrazione

Con la circolare n. 8 dell’8 aprile, il ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sulla cassa integrazione, ordinaria e in deroga, prevista dal cosiddetto decreto “Cura Italia”.

In particolare il documento fornisce istruzioni operative per la presentazione della domanda di Cig in deroga per quelle imprese la cui richiesta coinvolga unità produttive della medesima azienda site in cinque o più Regioni.
Per questa fattispecie è necessario che le domande, da presentare al ministero del Lavoro, siano corredate da:

- Accordo sindacale, non previsto per le aziende fino a 5 dipendenti;
- Elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario full-time o part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo sede legale, codice fiscale, matricola INPS, dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.

L’istanza, così completata, deve poi essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale "COVID - 19 Deroga". Il Ministero del Lavoro precisa inoltre che non terrà conto di domande presentate in maniera differente rispetto alle modalità descritte nella circolare.
Ricordiamo che possono accedere alla cassa integrazione in deroga le imprese fino a 5 dipendenti, inquadrate previdenzialmente nel terziario, e le aziende più grandi che hanno solo la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, tra cui le aziende di logistica con oltre 50 dipendenti. Al di fuori di questi casi la Cig in deroga è concessa da Regioni e Province autonome e bisogna verificare i singoli accordi.

Per quanto riguarda quanto la cassa integrazione ordinaria, si chiarisce che essa può essere richiesta per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020. Si tratta di una novità, contenuta nell’art. 41 del “DL Liquidità”, che è estesa anche all’ipotesi di assegno ordinario e di cassa in deroga.
Ricordiamo, che come indicato dall’Inps, il limite delle 9 settimane, dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, va riferito all’unità produttiva come avviene nella normalità e che si computano le singole giornate di sospensione dal lavoro e si considera usufruita una settimana di Cig ordinaria soltanto nel caso in cui la contrazione dell’orario abbia interessato 6 giorni (5, in caso di settimana corta). In virtù di questo, il numero delle settimane effettivamente fruite è dato dalla somma dei singoli giorni.

Qui la circolare completa: Circolare Ministero del Lavoro 8 aprile 2020, n.8