Entrate: stabilita la percentuale di credito d’imposta per sanificazione e DPI
Norme
È stata definita dall’Agenzia delle Entrate la percentuale di credito di imposta per le spese relative alla sanificazione degli ambienti lavorativi e all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, resi necessari dall’esigenza di contenere il dilagare della pandemia da coronavirus.
Questo supporto alle aziende era stato previsto dal Decreto Rilancio ed è stato quantificato dalle Entrate sulla base delle richieste pervenute online entro il 7 settembre (qui il nostro precedente articolo).
Come reso noto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 settembre 2020, la misura del credito effettivamente utilizzabile ammonta al 15,6423% dell’importo richiesto, ed è il risultato del rapporto tra l’ammontare frutto delle istanze dei contribuenti (pari a 1.278.578.142 euro) ed il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro.
I beneficiari potranno visualizzare l’importo spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento, l’ammontare del credito d’imposta non può comunque eccedere il valore di 60 mila euro.
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, i soggetti beneficiari potranno scegliere tra l’impiego nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (per cui è stato istituito il codice tributo 6917).
In alternativa, fino al 31 dicembre 2021 è possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Tale comunicazione può essere effettuata solo dal soggetto cedente, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).
Di Redazione Tir | 16 Settembre 2020