
Legge sulle Pmi: stop all’obbligo di RCA per i carrelli elevatori
Italia
Importanti novità sul fronte assicurativo per le imprese di autotrasporto e logistica: alcune categorie di mezzi saranno infatti esonerate dall’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA). È quanto prevede la Legge n. 34 dell’11 marzo 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo, sulle piccole e medie imprese.
L’art. 9 apporta infatti alcune modifiche all’art. 122 bis del codice delle assicurazioni private (con l’inserimento dei nuovi commi 1 bis e 1 ter), ed esonera dall’obbligo i carrelli elevatori, non immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, così come i veicoli impiegati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria.
La norma prevede inoltre che, in entrambe le ipotesi di esenzione dall’obbligo di RCA, in caso di sinistro con danni alle persone non vi è l’obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, se la responsabilità verso terzi per i sinistri occorsi nelle aree indicate è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
Infine, il nuovo comma 1 ter esenta dall’obbligo RCA le macchine agricole non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, a patto che si utilizzino esclusivamente in fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico; tale deroga opera soltanto se le macchine sono coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria.
Di Lucia Angeloni | 24 Marzo 2026