Nuova Sabatini: proroga per investimenti e adempimenti

Sei mesi in più per concludere gli investimenti e gli adempimenti legati alla “Nuova Sabatini”.

È quanto previsto dalla circolare n. 127757 del 29 Aprile 2020 del ministero dello Sviluppo Economico che prevede, per le imprese beneficiarie, una proroga di sei mesi sul termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione (dichiarazione di ultimazione dell’investimento –DUI –e richiesta unica di erogazione –RU).

Come sappiamo, il Cura Italia” e il “DL iquidità” avevano disposto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio e anche il contributo legato alla “Nuova Sabatini”, finalizzato a sostenere l’acquisto di beni strumentali, rientra nel quadro.

Nella circolare, il Mise riconosce la proroga senza la necessità di trasmettere alcuna specifica richiesta da parte dell’impresa beneficiaria, a condizione che il periodo di 12 mesi stabilito per la realizzazione degli investimenti (decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento) includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini ex lege (23 febbraio-15 maggio 2020).

La circolare fornisce poi chiarimenti e indicazioni in merito all'applicazione pratica della sospensione e ad alcuni termini procedimentali previsti nella fase successiva alla concessione delle agevolazioni.

Stipula del contratto di finanziamento:
- per tutti i provvedimenti di concessione dell’agevolazione adottati dal 23 febbraio al 15 maggio, la stipula del contratto di finanziamento deve avvenire entro il 30 giugno 2020.
- Con riferimento ai provvedimenti di concessione adottati prima del 23 febbraio e per i quali il termine previsto per la stipula del contratto di finanziamento ricade all’interno del periodo di sospensione (23 febbraio -15 maggio), la decorrenza di detto termine è sospesa dal 23 febbraio e riprende dal 16 maggio.

Dichiarazione ultimazione investimento (DUI):
Con riferimento al termine di trasmissione della DUI (60 giorni a decorrere dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento), per le scadenze comprese nel periodo di sospensione, l’impresa può beneficiare di una proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione.

Richiesta unica di erogazione (RU):
In merito ai termini di trasmissione della RU (120 giorni a decorrere dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento), sempre nel caso la scadenza ricada nel periodo di sospensione in esame, l’impresa può beneficiare di una proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione.

Qui la circolare Mise: Circolare_29aprile2020