Pedaggi: ancora pochi giorni per completare la Fase 2

Si avvicina la scadenza del termine per la presentazione delle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2018.

Ricordiamo, infatti, che la domanda va presentata entro le ore 14:00 del 24 settembre.

Il procedimento utile a richiedere il beneficio è da effettuare, a pena di irricevibilità, esclusivamente attraverso l’apposito applicativo “Pedaggi” presente sul Portale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori e previo completamento della Fase 1 che ha consentito, entro il 17 luglio, la prenotazione e il rilascio dei necessari codici supporto di rilevazione dei transiti.

Come disposto dalla delibera di riferimento, N.4/2019 del 26 giugno 2019, possono richiedere il beneficio della riduzione compensata dei pedaggi per i costi sostenuti dall’1 gennaio al 31 dicembre 2018 le imprese, le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti con veicoli posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose che appartengono alla classe ecologica Euro III, Euro IV, Euro VI o superiore/o alimentazione alternativa o elettrica che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4 se volumetrico.

La riduzione compensata è commisurata al fatturato annuale dei costi sostenuti per i pedaggiautostradali purché pari almeno a 200.000 euro e in nessun caso può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

La Fase 2 consiste nell’attività di inserimento dei dati relativi alla domanda, nella firma digitale del titolare, del legale rappresentante del soggetto richiedente o di una persona delegata, sul documento informatico definitivamente compilato e nell’invio della domanda al sistema informatico del Portale dell’Albo entro il termine ultimo del 24 settembre.

Tali operazioni sono di competenza del richiedente e dall’inosservanza anche di una sola delle stesse deriva l’irricevibilità della domanda.

 

Per il link alla delibera, N.4/2019 del 26 giugno 2019, e a tutti gli aggiornamenti successivi, cliccaqui.