Rifiuti: cosa fare se il responsabile tecnico decade

Il Comitato dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha disciplinato, con la delibera n. 1 del 30 gennaio 2020, con entrata in vigore prevista per il 4 maggio 2020, le procedure operative da seguire nei casi di cessazione dell’incarico di responsabile tecnico nelle imprese che si occupano di trasporto rifiuti.

Nel dettaglio, in caso di perdita del requisito di idoneità professionale da parte del responsabile tecnico, esso decade immediatamente e l’impresa può proseguire la sua attività per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal legale rappresentante indicato dall’azienda. Questo periodo transitorio cessa con il provvedimento di conferma della nomina di un nuovo responsabile. Ad ogni modo, l’impresa è tenuta a dare comunicazione per via telematica alla Sezione regionale competente entro 30 giorni dalla cessazione dell’incarico del responsabile.

Nel caso in cui il responsabile tecnico perda il requisito di aggiornamento dell’idoneità, la Sezione regionale provvede a mezzo Pec alla comunicazione, dai 30 al 60 giorni prima della cessazione della stessa, a comunicarlo all’azienda.

In assenza della nomina di un nuovo responsabile al termine del periodo transitorio di 90 giorni da parte dell’azienda, la sezione regionale avvia il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell’impresa dall’Albo per le categorie di iscrizione interessate.