Cancellazione veicoli per esportazione: chiarimenti dal Mit

Lo scorso 22 gennaio una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito nuovi chiarimenti sulla cancellazione dei veicoli per definitiva esportazione all’estero ad integrazione di quanto già stabilito dalla nota MIT/ACI di dicembre 2019.

Secondo le disposizioni del MIT, dal 1° gennaio 2020 è in vigore il nuovo testo dell’art. 103 del Codice della Strada che, ai fini della definitiva esportazione all’estero dei veicoli, prevede che l’intestatario o l’avente titolo debba preventivamente chiederne la cancellazione dall’Archivio nazionale dei veicoli (ANV) e dal Pubblico registro automobilistico (PRA), restituendo le targhe e la carta di circolazione. Una cancellazione che, però, può essere disposta solo a condizione che il mezzo abbia sostenuto, con esito positivo, la revisione non oltre 6 mesi prima della data di richiesta di cancellazione.

Il nuovo regime si applica a tutti i casi di esportazione - verso Paesi Ue ed extra Ue - inclusa l’ipotesi in cui il mezzo venga trasportato oltre confine a mezzo bisarca o altro veicolo idoneo e persegue finalità di ordine pubblico e di salvaguardia dell’ambiente.

Nel dettaglio, la disciplina del MIT fa riferimento a due fattispecie: veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019 e veicoli esportati dal 1° gennaio 2020.

Per i veicoli esportati entro il 31 dicembre dello scorso anno vale la precedente procedura per cui, alla richiesta di cancellazione, l’interessato dovrà allegare copia della carta di circolazione estera o altra documentazione probante l’effettiva esportazione del veicolo, avvenuta prima del 1° gennaio 2020, e potrà effettuare l’esportazione anche in assenza di revisione con esito regolare in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla richiesta di cancellazione.

Per la seconda fattispecie il regime applicato è diverso: la richiesta di cancellazione deve essere presentata prima dell’esportazione definitiva del mezzo e, quanto alla revisione, se essa è stata superata oltre i sei mesi dalla richiesta di cancellazione deve essere ripetuta anche quando non sia trascorso un anno dalla precedente verifica.

Il MIT ha indicato poi che la revisione non è necessaria ai fini dell’esportazione quando il mezzo è già stato sottoposto a visita e prova in data non anteriore ai 6 mesi rispetto alla richiesta di cancellazione o quando non è ancora scaduto il termine per la sottoposizione alla prima revisione rispetto alla data di prima immatricolazione.

Nei casi, invece, di segnalazione pendente da parte degli organi di Polizia circa la necessità di sottoporre a revisione un mezzo gravemente danneggiato a seguito di incidente stradale, o in presenza di un provvedimento di revisione singola adottato dall’UMC, la cancellazione può essere disposta solo a condizione del superamento della revisione.

In ultimo, la cancellazione deve essere sempre disposta, senza obbligo di revisione, quando il mezzo sia stato demolito e l’interessato produca, insieme alla richiesta di cancellazione, copia della documentazione estera attestante l’avvenuta demolizione, o quando debba essere eseguita una sentenza di accertamento della perdita di possesso del veicolo, in capo al soggetto che figura come proprietario nell’ANV e nel PRA.