Corte di giustizia Ue: sentenza contro il dumping sociale

Sentenza che assesta un colpo importante alla pratica del distacco degli autisti in Paesi con costi del lavoro più alti, retribuendoli con stipendi e contribuzioni di Stati con costi meno elevati.
Nei giorni scorsi, infatti, la Corte di giustizia Ue ha stabilito che il datore di lavoro di un autotrasportatore internazionale è l’impresa che esercita l’autorità effettiva su tale autotrasportatore e sostiene, quindi, il loro costo salariale avendo anche il potere di licenziamento; non è invece, necessariamente, l’impresa con cui il lavoratore ha formalmente stipulato un contratto di lavoro.
La decisione nasce da una controversia che ha come protagonista una società con sede a Cipro (l’AFMB Ltd) che aveva stipulato con alcune imprese di trasporti con sede nei Paesi Bassi convenzioni che la impegnavano a provvedere alla gestione dei veicoli pesanti di tali imprese.
La società cipriota aveva, inoltre, siglato con alcuni autotrasportatori stranieri residenti nei Paesi Bassi contratti di lavoro in base ai quali era designata quale datore di lavoro.
Gli autotrasportatori esercitavano per conto delle imprese olandesi trasporti in due o più Stati membri, ma anche in Paesi membri dell’EFTA, l’associazione europea di libero scambio (EFTA).
In sostanza, pur lavorando nei fatti per imprese olandesi risultavano dipendenti dalla società cipriota.
In tale contesto la cassa di previdenza olandese (Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank - Svb) ha richiesto che agli autotrasportatori impiegati in questi servizi venisse applicata la legislazione dei Paesi Bassi in materia di previdenza sociale.
La Corte ha rilevato che si deve tener conto della situazione oggettiva in cui si trova il lavoratore dipendente e delle circostanze pratiche del lavoro prestato e non solo delle informazioni formalmente contenute nel contratto di lavoro.
In questo caso, gli autotrasportatori sembravano a tutti gli effetti far parte del personale delle imprese di trasporto olandesi, pertanto sembra essere loro applicabile la legislazione in materia di previdenza sociale dei Paesi Bassi.
Del resto, anche il costo effettivo delle loro retribuzioni era assunto, attraverso la commissione versata all’AFMB, dalle imprese di trasporto olandesi che sembravano disporre anche del potere effettivo di licenziamento. Alcuni degli autotrasportatori inoltre, prima della conclusione dei contratti di lavoro con l’AFMB, erano già dipendenti di tali imprese.