CQC: i chiarimenti del MIMS sulla documentazione di fine corso

Con una circolare del 30 marzo, la Direzione Generale per la Motorizzazione del MIMS ha fornito chiarimenti sulla documentazione da esibire alla fine del corso di qualificazione iniziale e periodica per la CQC.

Secondo la Direzione, la prassi di alcuni UMC che chiedono al soggetto erogatore del corso di produrre copia dei relativi registri delle presenze, delle comunicazioni effettuate per segnalare assenze o variazioni di calendario o indisponibilità dei docenti o altro, all’atto della presentazione della documentazione di fine corso di qualificazione iniziale, è inutilmente onerosa e non in linea con le disposizioni di settore. Questo perché i registri delle presenze e le comunicazioni sono funzionali alla rilevazione delle presenze ed alla verifica della regolarità della stessa in sede di visite ispettive presso le sedi, nelle ore e nei giorni comunicati nel calendario delle lezioni.

Non è quindi legittimo all’ente erogatore del corso, che ne comunica la conclusione, di riprodurre la documentazione che è stata già inoltrata all’UMC dall’ente stesso, nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti o che poteva/doveva essere verificato dall’UMC in sede di visite ispettive nei tempi opportuni.