
Deduzione forfettaria per trasferte dei dipendenti: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Norme
Sì alle deduzioni forfettarie per le trasferte dei propri dipendenti, ma solo se l’azienda ha effettivamente sostenuto spese per le trasferte degli stessi dipendenti.
Sembra un gioco di parole, ma è invece un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate che si è reso necessario dopo un interpello presentato da un’impresa di autotrasporto.
L’articolo 95, comma 4 del Testo Unico sui Redditi prevede che le aziende possano dedurre un importo forfettario per ogni giorno di trasferta effettuata dai dipendenti fuori dal territorio comunale.
L’importo è di 59,65 euro al giorno, elevato a € 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Con la risposta ad interpello n.136 dell’8 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento importante a un’impresa di autotrasporto che non riconosceva alcuna indennità ai suoi dipendenti, nemmeno analitica, a titolo di rimborso spese per le loro trasferte, svolgendo un orario di lavoro che secondo il CCNL non dava titolo all’erogazione.
L’impresa riteneva, però, di aver comunque diritto a beneficiare della deduzione forfettaria indipendentemente dall’avvenuta erogazione di indennità o rimborsi spese.
L’Agenzia delle Entrate ha respinto questa impostazione, giungendo alla conclusione che la deduzione forfettaria in esame non spetta all’impresa istante in quanto “non provvede, in concreto, a sostenere l’onere della trasferta”.
Nella formulazione letterale della norma si fa infatti esplicito riferimento alle “spese sostenute” in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell’impresa al di fuori del Comune.
Di Antonella Vicini | 10 Luglio 2026