Disponibili ulteriori fondi per gli investimenti

Disponibili ulteriori fondi per gli investimenti

Italia

Il 23 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto MIT-MEF del 24 agosto che ha stabilito le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese dell’autotrasporto previsti dalla legge 157 del 2019.

La legge in questione, che ha convertito il Decreto Fiscale 2019, ha previsto lo stanziamento di 25,8 milioni di euro per il biennio 2019-2020 per il rinnovo del parco mezzi. Questi fondi si uniscono ai 122 milioni previsti dal Decreto Investimenti 2020-2021 ma, diversamente da questi, sono erogabili solo in caso di rottamazione dei veicoli vecchi.

Il decreto MIT-MEF, che entrerà in vigore il 24 settembre, ha infatti introdotto risorse per la per la rottamazione di veicoli per il trasporto di merci di classe Euro fino alla IV, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton ed il contestuale acquisto di veicoli di nuova generazione di pari massa (CNG, LNG, ibrido, elettrico, motorizzazione termica).

Le risorse disponibili sono destinate nella misura del 50% per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 alle seguenti tipologie di interventi:

  • 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/ elettrico) e elettrica (full electric);
  • 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell’ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata, nei limiti degli stanziamenti disponibili, con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate ed avuto riguardo agli esiti dell’attività istruttoria, si rendano disponibili risorse da un’area in cui le stesse si rivelano esuberanti a favore dell’area in cui le stesse risultino insufficienti.

Analogamente all’altra misura di incentivi per investimenti del MIT, è RAM Spa l’ente gestore della misura.

L’importo massimo ammissibile dei contributi è di 550.000 euro per singola impresa e non è cumulabile con altri contributi pubblici per le medesime tipologie di investimento ed i medesimi costi ammissibili.

I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione, a pena di inammissibilità, devono essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno 3 anni precedenti all’entrata in vigore del Decreto, mentre i veicoli nuovi acquisiti con incentivo ministeriale non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo per 3 anni (fino al 31 dicembre 2023), pena la revoca del contributo erogato.

Nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio non si procede all’erogazione del contributo; in caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni ereditarie il contributo viene erogato in quanto si mantiene la continuità aziendale.

Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e successive:

  • la fase di accantonamento dell’importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda. L’ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento;
  • la successiva fase di rendicontazione nel corso della quale i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. Nel caso l’aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l’iintermodalità, decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell’istanza.

Le modalità di presentazione delle domande e la documentazione per la rendicontazione degli investimenti saranno indicate con apposito decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità.

L’entità dei singoli contributi è ricompresa fra un importo minimo pari ad euro 2.000 ed un importo massimo pari ad euro 20.000. Gli stessi sono definiti in misura crescente in funzione della classe antinquinamento del veicolo e della sua massa complessiva, come indicato nella tabella.

 

Contributi veicoli nuovi euro VI/ CNG/LNG/elettrico
massa complessiva importo unitario in euro
veicoli CNG e ibrido

pari o superiore a 3,5 t e inferiore a 7 t.:

4.000
veicoli CNG e ibrido

pari o superiore a 7 t e inferiore a 16 t.:

8.000
veicoli CNG-LNG, ibrido, elettrico

pari o superiore a 16 t.:

20.000
veicoli full-electric

pari o superiore a 3,5 t e inferiore a 16 t.:

12.000
Contributi veicoli nuovi euro VI d ed Euro6 D Temp
massa complessiva importo unitario in euro
veicoli diesel EuroVI, Euro6, Euro6 DTemp

pari o sup. a 3,5 t e inferiore a 7 t.:

2.000
veicoli EuroVI

pari o superiore a 7 t e inferiore a 16 t.:

5.000
veicoli diesel EuroVI

pari o superiore a 16 t.:

8.000

Cumulabilità degli aiuti

In caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d’esenzione non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l’Amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.

Di Redazione Tir | 24 Settembre 2020

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