L’Italia recepisce la Direttiva Ue sul distacco, ecco cosa cambia

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023 il Decreto Legislativo che recepisce in Italia la Direttiva Ue 2020/1057 in materia di distacco transnazionale dei conducenti delle imprese di autotrasporto. Il Decreto, n. 27 del 23 febbraio 2023, apporta modifiche (art.1) al Decreto Legislativo 136 del 17 luglio 2016 che ha attuato in Italia la normativa europea di carattere generale sul distacco transnazionale dei lavoratori.

Il Decreto inserisce un Capo III bis con “Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada”, che si applica ai conducenti di imprese estere di autotrasporto che eseguono in Italia trasporti internazionali (restano esclusi i trasporti bilaterali che non danno mai luogo a distacco) e trasporti di cabotaggio, a condizione che nel periodo di distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l’impresa di trasporto e il conducente distaccato.

Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi ha l’obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al più tardi all’inizio del distacco (prima la comunicazione preventiva poteva avvenire “entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco di servizi”), attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI.

La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:

l’identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;

i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;

l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;

la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;

la data di inizio e di fine del distacco;

il numero di targa dei veicoli a motore;

l’indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.

Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di trasporti transnazionali o di cabotaggio che ometta di trasmettere la dichiarazione di distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro.

 

Il trasportatore è inoltre tenuto ad aggiornare le informazioni sopra elencate, entro cinque giorni dall’evento che ne determina l’aggiornamento; se non lo fa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro.

 

Il trasportatore deve assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico:

copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;

ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;

le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio. In caso contrario è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a 10.000 euro.

 

L’impresa estera di autotrasporto ha l’obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, su carta o in formato elettronico, qualsiasi prova del trasporto internazionale pertinente, idonea a dimostrare l’operazione di trasporto bilaterale o le operazioni aggiuntive ammesse che danno logo all’esenzione dal distacco. In caso si inosservanza la sanzione va da 150 a 600 euro e a quella accessoria del fermo amministrativo del mezzo per non più di 30 giorni con affidamento in custodia ai sensi dell’art. 214 bis del CdS.

Il committente, il vettore, lo spedizioniere e il contraente, in caso di subvezione, devono verificare che il trasportatore abbia provveduto a trasmettere in tempo utile la dichiarazione di distacco tramite l’IMI. Le sanzioni in caso di trasgressione vanno da 2.500 a 10.000 euro.

 

Inoltre, il decreto stabilisce che:

a partire dal 21 agosto 2023 (data di entrata in vigore del tachigrafo intelligente di seconda generazione sui veicoli di nuova immatricolazione, di massa superiore a 3,5 Ton), la possibilità di effettuare in esenzione dal distacco, negli Stati membri o Paesi terzi attraversati, un’attività di carico e/o scarico aggiuntiva al trasporto bilaterale (ovvero fino a due attività aggiuntive nel viaggio di ritorno, se nel tragitto di andata non è stato fatto nulla), è limitata ai veicoli muniti di tachigrafo intelligente.

 

L’art.2 del Decreto introduce invece modifiche al D. Lgs 144/2008, con l’obiettivo principale di ricomprendere nell’attività di controllo anche la verifica sul rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro

di cui alla direttiva 2002/15/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, nonché l’utilizzo del sistema di informazione del mercato interno “IMI” nell’ambito delle disposizioni volte a rafforzare la collaborazione amministrativa e lo scambio di dati tra gli Stati membri.