
Rentri, dati di geolocalizzazione rinviati al 13 settembre 2027: i requisiti tecnici
Italia
Pubblicato sul portale RENTRI, il nuovo decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) traccia le linee guida operative per i dati di geolocalizzazione dei veicoli e introduce un differimento dei termini, offrendo alle aziende del settore il tempo per adeguarsi alle nuove regole.
La modifica principale riguarda lo slittamento della data a partire dalla quale le informazioni sui percorsi dovranno essere messe a disposizione del sistema (qui il link al nostro precedente articolo). Il precedente decreto stabiliva, infatti, l'entrata in vigore dell'obbligo al 13 febbraio 2027. A seguito delle consultazioni tenutesi ad aprile 2026 con gli operatori del settore, il Ministero ha deciso di differire la decorrenza al 13 settembre 2027; una proroga che posticipa di fatto l'applicazione della misura dal dodicesimo al diciannovesimo mese rispetto ai termini stabiliti dalla disposizione generale.
Il provvedimento fissa, inoltre, le specifiche contenute nell'Allegato 1, stabilendo le caratteristiche tecniche dei dispositivi di localizzazione. L'obiettivo è garantire che i dati raccolti siano pienamente affidabili, richiedendo un abbinamento univoco tra il dispositivo elettronico e il mezzo di trasporto. Su questo aspetto, è stata introdotta una semplificazione formale: è stato rimosso l'obbligo di abbinamento al numero di telaio, limitando la correlazione alla sola targa dell'autoveicolo per ciascun viaggio.
Entrando più nel dettaglio, sotto il profilo operativo, la rilevazione geografica deve coprire l'intero tragitto, dal momento del primo carico del rifiuto pericoloso fino alla consegna finale o all'eventuale passaggio ad un altro trasportatore. Quando un unico percorso riguarda più formulari di identificazione del rifiuto (FIR), il tracciamento decorre dal primo carico e si conclude con l'ultimo scarico o la presa in carico da parte del soggetto successivo. I dispositivi devono inviare le posizioni a intervalli regolari, con un tempo massimo di tre minuti tra coordinate differenti. Viene inoltre fissata una tolleranza temporale massima di due minuti per associare la posizione geografica agli eventi registrati nel FIR digitale.
Con specifico riferimento a struttura e dati da trasmettere, le coordinate geografiche, espresse nello standard WGS84 con l'orario UTC dell'acquisizione, devono indicare latitudine e longitudine con sei cifre decimali, con eventuale arrotondamento matematico, per garantire una deviazione massima non superiore a dieci metri rispetto alla posizione reale. Qualora il segnale satellitare non sia disponibile in alcuni tratti, l'interruzione della traccia risulterà direttamente dal lasso di tempo trascorso tra i punti registrati consecutivamente.
I dati dovranno essere trasmessi al RENTRI in formato GPX versione 1.1, inviando i file tramite interfacce API dedicate con payload firmati oppure mediante i servizi di supporto forniti dalla piattaforma. Le imprese hanno l'obbligo di conservare i dati e i relativi metadati per tre anni, garantendone la fruibilità e l'esportazione in formati standard in caso di controlli ed ispezioni da parte degli organi preposti.
Di Carolina D’Elia | 20 Ottobre 2026