
Rimborso accise terzo trimestre 2026: domande fino al 2 novembre
Italia
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso note le modalità operative per richiedere il rimborso delle accise sul gasolio commerciale e sull'HVO relative al terzo trimestre 2026. Le domande, inerenti ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2026, si possono inviare dal 1° ottobre fino al 2 novembre 2026.
La novità principale risiede nell'obbligo di inoltrare la dichiarazione mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. per chi intende fruire della compensazione fiscale tramite il modello F24. Per queste dichiarazioni non sono pertanto più consentiti né l'inoltro via PEC né la consegna cartacea.
Accanto alla digitalizzazione delle procedure, i tempi di attesa per la maturazione del silenzio-assenso si riducono da sessanta a trenta giorni. Per quanto riguarda la compensazione resta, invece, invariato il codice tributo: 6740.
Diversamente, per chi richiede l’accredito in denaro rimangono accessibili, oltre al canale E.D.I., sia la trasmissione tramite posta elettronica certificata sia la presentazione fisica allo sportello, a patto di allegare il supporto digitale contenente i file della dichiarazione.
L’accesso al beneficio nel settore dell'autotrasporto merci resta subordinato al possesso di precisi requisiti tecnici e ambientali: la misura si rivolge infatti ai mezzi di massa complessiva non inferiore a 7,5 Ton e classificati Euro V o superiori. Resta inoltre fissato il tetto massimo dei consumi agevolabili, stabilito nel limite di un litro di carburante per ogni chilometro effettivamente percorso.
Guardando più nel dettaglio agli importi, mentre l'aliquota ridotta del gasolio commerciale si attesta a 403,22 euro per mille litri, i rimborsi effettivi vengono parametrati su cinque diversi periodi del trimestre.
Nello specifico, le somme erogabili per il gasolio ammontano a 219,68 euro per mille litri dal 1° al 3 luglio; salendo a 269,68 euro dal 4 al 27 luglio scendendo a 129,68 euro dal 28 luglio al 17 settembre. Per gli acquisti realizzati tra il 18 e il 25 settembre, invece, l'importo è di 169,68 euro per poi riassestarsi a 219,68 euro dal 26 al 30 settembre.
Per quanto riguarda l'HVO in purezza, la normativa distingue tra il carburante conforme ai parametri di sostenibilità ambientale (articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 43/2025) e quello non conforme; in mancanza dei dati del distributore, le istruzioni impongono di applicare la minore aliquota vigente nel periodo di riferimento.
Si ricorda che l'adeguata documentazione della spesa costituisce un presupposto imprescindibile per accedere all’agevolazione. Nello specifico, gli acquisti devono essere comprovati da fatture; inoltre, è necessario riportare la targa del veicolo nella fattura elettronica dei rifornimenti stradali. In merito, si evidenzia che l'Agenzia ha predisposto una modalità di riserva via PEC per gestire unicamente le dichiarazioni scartate dal sistema E.D.I. a causa di anomalie sulle targhe estere o non registrate in archivio.
Di Carolina D’Elia | 01 Ottobre 2026